Esercitare il commercio su aree in forma itinerante nel comune di Cervia

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Il vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche (approvato con delibera di CC n.10 del 23.2.2017) stabilisce il divieto di svolgere il commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, nelle seguenti zone:

- Zona delimitata dalla Via Nullo Baldini, dal  confine con le aree demaniali marittime, dal confine con il Comune di Cesenatico, dalla Statale 16 Adriatica

- Strade statali e provinciali che attraversano il territorio comunale e relative piazzole di sosta

Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 4 lett. a) della L.R. n.12/1999 e smi, è consentito all’operatore di prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 15 minuti a decorrere dalla conclusione dell’ultima operazione di vendita, dopodichè, dovrà essere effettuato uno spostamento non inferiore a 500 ml. da valutarsi secondo il percorso stradale più breve.

Non è consentito, nell’arco della stessa giornata, utilizzare lo stesso luogo per l’effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui al punto precedente.

La sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

L’esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. b) del D.Lgs.114/1998 e smi, ricade a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione delle disposizioni che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa e di cui al citato decreto legislativo.

 

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