SALDI E VENDITE PROMOZIONALI

SALDI

La normativa di riferimento per la disciplina dei saldi di fine stagione è contenuta nel Decreto Legislativo n.114/98 (art. 15).

1) i saldi possono riguardare solo i prodotti di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti in quanto fortemente legati alla moda;

2) queste vendite possono essere effettuate solo in periodi determinati dell’anno e di durata limitata. E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione

I periodi di svolgimento dei saldi sono i seguenti:
- saldi invernali:  dal giorno feriale precedente l'Epifania per 60 giorni;
- saldi estivi: dal primo sabato di luglio per 60 giorni.

In adeguamento ai principi di liberalizzazione introdotti dalla recente normativa in materia di attività commerciale ed allo scopo di snellire le procedure a carico delle imprese, la Regione Emilia Romagna con DGR n. 1780/2013 ha eliminato l’obbligo per gli esercenti di comunicare al Comune il periodo di svolgimento dei saldi, confermando l’obbligo di osservare, comunque,  tutte le altre prescrizioni contenute nella DGR n. 1732  del 1999 e successive modificazioni.

 
VENDITE PROMOZIONALI

Delibera Giunta Regionale n.1804/2016

La recente Delibera stabilisce che le vendite promozionali dei seguenti prodotti : abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento, non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione.

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