Che cos’è il diritto di accesso?
Il diritto di accesso agli atti garantisce la piena accessibilità agli atti detenuti da un'amministrazione pubblica.
Occorre distinguere tre diverse tipologie di accesso, previste dal legislatore italiano:
1) Accesso documentale (Artt. 22 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii): diritto degli interessati di prendere visione dei documenti amministrativi e di estrarne copia. I soggetti interessati sono tutti i soggetti privati, compresi quelli di portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
2) Accesso civico semplice (Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii): diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati nei casi in cui le amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione degli stessi, nonostante l’obbligo previsto dalle normative vigenti.
3) Accesso civico generalizzato (Art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii: diritto di chiunque ad accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ma che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, chiaramente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente tutelati
Ultimo aggiornamento il 18/03/2024
Quali sono i documenti sui quali è possibile esercitare il diritto di accesso?
Tutti i documenti amministrativi dell’Amministrazione sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per Regolamento Comunale. Pertanto è accessibile tutto ciò che l’Amministrazione conserva nei propri archivi, compresi gli “atti interni” (istanze, richieste, proposte, pareri, rapporti, valutazioni tecniche ecc) acquisiti nel corso dei procedimenti amministrativi e che proiettano i loro effetti sui provvedimenti finali o che influenzano la loro adozione e/o i loro contenuti.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Ultimo aggiornamento il 18/03/2024
Le richieste di accesso devono sempre essere motivate?
Occorre distinguere in base alla tipologia di accesso:
- se si procede con una richiesta di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 non è accoglibile la richiesta di accesso agli atti amministrativi motivata da semplice curiosità o preordinata a svolgere un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione. Il richiedente dovrà infatti avere un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
- se si procede con una richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5, c.1, D.Lgs. 33/2013 invece non è necessaria la sussistenza di un interesse del soggetto rispetto alle informazioni richieste.
- se si procede con una richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, c.2, D.Lgs. 33/2013 nuovamente si prescinde dall’interesse del soggetto richiedente in ordine ai dati che intende conoscere.
Ultimo aggiornamento il 18/03/2024
Come si esercita il diritto di accesso?
Per agevolare gli utenti, vengono riportati di seguito i canali attraverso i quali poter presentare domanda di accesso agli atti:
- di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale, presso il servizio/ufficio competente, che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente,
oppure
- inviando l’apposito modulo attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Cervia, a cui si accede esclusivamente mediante credenziali Spid;
- per via telematica tramite l'utenza personale di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune comune.cervia@legalmail.it;
- per via postale, all’ufficio Protocollo del Comune, Piazza Garibaldi n.1 48015 - Cervia (Ra).
Si precisa che la richiesta di accesso c.d. documentale (artt. 22 e ss. L. 241/1990) deve essere motivata mediante l’indicazione delle ragioni specifiche connesse alla concreta tutela dei propri diritti e contenere gli elementi che consentono l’individuazione del documento (es. data/num di protocollo, se conosciuto, natura o oggetto del documento ecc.). Deve contenere inoltre tutti i dati identificativi del richiedente e specificare la modalità prescelta dell’esercizio di accesso (visione o estrazione copia in bollo o carta libera).
Se la domanda di accesso viene presentata per conto di qualcun altro, è necessario indicare gli estremi della persona rappresentata o dell’Ente/Azienda di cui si è legale rappresentante e unire, a seconda dei casi, la delega scritta e il documento della persona delegante oppure il documento che provi il rapporto di rappresentanza.
In caso di dubbi o necessità di chiarimenti è possibile richiedere supporto al Servizio Cervia Informa telefondando dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30.
Ultimo aggiornamento il 21/03/2024
Come si comporta l’Amministrazione se nel documento richiesto ci sono dati che riguardano altre persone?
Qualora in seguito a richiesta di accesso (c.d. documentale e c.d. civico generalizzato) l’Amministrazione riscontri l’esistenza di soggetti controinteressati, cioè di persone che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, è obbligatorio darne comunicazione a questi ultimi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica per coloro che vi abbiano acconsentito.
I controinteressati hanno 10 giorni di tempo, dal ricevimento della notifica, per presentare opposizione.
L’Amministrazione dovrà decidere sulla richiesta di accesso tenendo conto delle ragioni dedotte da chi abbia eventualmente fatto opposizione.
Ultimo aggiornamento il 18/03/2024
In quali casi è escluso il diritto di accesso?
Le ipotesi di esclusione dall'accesso c.d. documentale (Artt. 22 e ss. L.241/1990) riguardano:
- documenti coperti da segreto di Stato;
- documenti dei procedimenti tributari;
- documenti redatti nell’ambito dell’attività pubblica volti all’emanazione di atti normativi, amministrativi, di pianificazione e di programmazione;
- documenti redatti nell’ambito di procedimenti selettivi, con riferimento ad atti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Invece, per il c.d. accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi inerenti a:
- sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e le questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- regolare svolgimento di attività ispettive;
- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
All’art. 18 del Regolamento vigente il Comune ha previsto ulteriori casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi.
Ultimo aggiornamento il 18/03/2024
Dopo quanto tempo è possibile sapere l’esito della domanda e accedere ai documenti?
La richiesta di accesso c.d. documentale deve essere evasa:
- immediatamente, se presentata in via informale e non ci siano motivi ostativi;
- entro 30 giorni se presentata in maniera formale; se non è data comunicazione al cittadino entro tale termine si intende rigettata.
Se la richiesta è irregolare l’Amministrazione deve informare il cittadino entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, fissando un termine per la regolarizzazione non inferiore a gg.15; se il cittadino non provvede alla regolarizzazione entro il termine stabilito, la richiesta viene archiviata.
L’Amministrazione in caso di diniego deve rispondere con un provvedimento scritto motivando opportunamente le proprie decisioni ed evidenziando i termini ed il giudice competente per consentire al cittadino un’eventuale impugnazione del provvedimento stesso.
In caso di accessso c.d. civico generalizzato l’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.
In caso di accesso c.d. civico semplice l’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ultimo aggiornamento il 18/03/2024
Cosa si può fare se la domanda di accesso viene respinta, limitata o differita?
E’ possibile presentare ricorso amministrativo al difensore civico della Regione Emilia Romagna, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni. Se la pronuncia è positiva, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione. Se entro 30 giorni l’Amministrazione non emette un provvedimento confermativo motivato l’accesso è consentito (silenzio assenso).
Decorso il termine senza che il Difensore civico si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto). In questo caso o nel caso in cui il Difensore civico si sia pronunciato respingendo il ricorso, il richiedente l’accesso può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna entro 30 giorni dallo scadere del termine o dal ricevimento della pronuncia negativa.
Nelle ipotesi di accesso civico semplice o generalizzato, prima di richiedere l'esercizio del potere sostitutivo mediante ricorso al Difensore Civico, è possibile nei casi di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ente.
Ultimo aggiornamento il 18/03/2024