Venerdì 23 Gennaio 2015
L’AFFIDAMENTO CONDIVISO E LA BIGENITORIALITA’
( a cura dell’Avv. Cristina Magnani)
Quando una coppia con prole minorenne si separa, occorre risolvere la questione dell’affidamento della stessa.
Il Legislatore ha, opportunamente, basato la soluzione della questione sull’interesse dei minori che è, in condizioni normali, la bigenitorialità, cioè la conservazione di una significativa relazione, con entrambi i genitori. Costituisce evidente eccezione il caso in cui un genitore non sia idoneo allo svolgimento del proprio compito o risulti addirittura nocivo per il figlio.
La tutela della bigenitorialità è ben rappresentata dall’art 11 della Legge 6 marzo 1987 n 74 (legge di modifica della disciplina del divorzio), che ha sostituito l’art 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 (legge sul divorzio). Tale ultima, nella nuova formulazione, dispone che il Tribunale possa disporre l’affidamento congiunto o alternato dei figli minori.
La legge 8 febbraio 2006 n 54, ha ancora più garantito la tutela della bigenitorialità, nel disporre che, anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore abbia diritto di mantenere un rapporto, equilibrato e continuativo, con ciascuno dei genitori, di ricevere cura , educazione ed istruzione da parte di entrambi.
La Legge 54/2006 ha, poi, esteso il diritto del minore di genitori separati oltre alla bigenitorialità, finanche alla conservazione di “rapporti significativi” con gli ascendenti ed i parenti di ciascun genitore.
Anche il decreto legislativo n. 154/2013 è intervenuto in materia, modificando l’inquadramento sistematico delle norme in tema di affidamento dei figli, ora accorpate sotto il titolo IX del Libro Primo del Codice Civile, la cui rubrica è appunto: “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri dei figli”.
A mente del vigente ordinamento (art 337 ter c.c.), il Giudice nel decidere dell’affidamento dei figli minori deve valutare prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori .
Tuttavia, per il Legislatore la bigenitorialità non è un valore fine a se stesso. Il diritto alla bigenitorialità cede di fronte ad esigenze peculiari di protezione del minore che ne consiglino l’affidamento ad un solo genitore.
La stessa norma introduttiva dell’affido condiviso (L. 54/2006) prevede la possibilità di affidamento esclusivo del minore, ad un solo genitore, in casi particolari.
L’art 337 quater c.c. dispone che il Giudice possa disporre l’affidamento esclusivo ad un genitore, qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Il Giudice ha l’obbligo di rendere specifica motivazione sulle ragioni che lo abbiano determinato ad escludere l’affido condiviso.
Queste ragioni sono, come facilmente intuibile, l’interesse del minore, che potrebbe non essere garantito, in forza di particolari circostanze e condizioni del genitore.
In definitiva, in tali casi deve emergere che l’affidamento congiunto anche all’altro genitore recherebbe, con elevata probabilità, un pregiudizio al minore.
Ci si riferisce a casi in cui, peculiari scelte di vita, gravi malattie psichiatriche ecc, rendano il genitore inidoneo ad attenere alla cura materiale ed affettiva del minore.
Il Giudice ha il potere d’acquisire, d’ufficio, i mezzi di prova atti all’accertamento del concreto pericolo di siffatto pregiudizio.