Venerdì 23 Gennaio 2015
LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
( a cura dell’Avv. Cristina Magnani)
La cosiddetta “riforma della Filiazione”, introdotta dal decreto legislativo n 154/2013, entrato in vigore il 7/2/2014, emanato su delega della L n 219/2012, ha sostituito, nella vigente normativa, la locuzione “responsabilità genitoriale” alla precedente “potestà genitoriale”.
La differenza non è solo terminologica, ma sottolinea una diversa valorizzazione della responsabilità dei genitori verso i figli e prende le distanze da un rapporto genitori-figli improntato sulla scorta, dell’ormai anacronistico, concetto di potestas del pater familias, di classica memoria.
Espressione emblematica di siffatta attenzione del legislatore è l’art 315 bis c.c., a mente del quale: “ Il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” .
Anche l’art 316 c.c., la cui rubrica recita, appunto, “Responsabilità genitoriale”, in luogo della precedente: “Esercizio della potestà dei genitori“, è del tutto significativo a riguardo.
Il nuovo testo dell‘art 316 c.c. dispone che: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio…” .