Venerdì 23 Gennaio 2015
LA NUOVA DISCIPLINA DELLA FILIAZIONE
( a cura dell’Avv. Cristina Magnani)
Tra le più significative riforme del vigente ordinamento si pone quella introdotta dalla Legge n 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, in vigore dal 1 gennaio 2013 e dal Decreto Legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell’art 2 della L 10/12/2012 n 219”, in vigore dal 7 febbraio 2014.
Le nuove disposizioni eliminano le differenze di trattamento giuridico tra figli adottivi, figli naturali (quelli, cioè, nati al di fuori del matrimonio) ed i figli legittimi, (quelli, invece, nati in costanza di matrimonio).
Il differente trattamento giuridico, tra gli uni e gli altri, risaliva alla disciplina civilistica napoleonica ed era sopravvissuto nel nostro ordinamento, fino all’emanazione della disciplina in esame, grazie ai pesanti condizionamenti sociali e religiosi, per i quali l’unica famiglia è quella fondata sul matrimonio.
Sostanzialmente, la distinzione tra figli adottivi, naturali e legittimi costituiva un’ormai anacronistica, incostituzionale, disparità di trattamento tra la prole generata dal matrimonio e quella generata al di fuori dello stesso, con evidente violazione del diritto d’eguaglianza dei figli nati fuori dal matrimonio.
La nuova disciplina della filiazione unifica sotto lo stesso “status” di figlio, sia la prole generata dal matrimonio (in precedenza detti figli legittimi) che quella generata al di fuori di esso (in precedenza detti figli naturali) ed anche i figli adottivi. Ciò non vale per le adozioni di maggiorenni, come di seguito sarà precisato.
La disparità di trattamento tra figli legittimi da un lato, naturali ed adottivi dall’altro, atteneva, soprattutto, ai rapporti di parentela ed ai diritti successori verso i parenti dei propri genitori. Tali diritti erano negati ai figli nati furori dal matrimonio, perché a seguito dell’adozione o del riconoscimento, il rapporto di parentela era, espressamente, costituito dal legislatore solo tra figlio e genitore, non tra figlio e
parenti del proprio genitore.
La normativa in esame ha, pertanto, introdotto un nuovo concetto di “filiazione”, entro il quale tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Il nuovo art. 74 del codice civile, come modificato dalla L 219/2012, dispone che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all ’ interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio sia adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione delle persone maggiori di età, …” l’art 315 del codice civile, come sostituito dalla Legge 219/2012, dispone: “ Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.
Ne consegue che, ora, anche al figlio nato fuori dal matrimonio (ma, evidentemente, riconosciuto dal genitore, spontaneamente o giudizialmente) ed al figlio adottivo (nel solo caso di adozione di minorenne) è attribuito, automaticamente, lo status giuridico di parente di tutti coloro che discendono dallo stesso stipite (avo) del genitore.
Ulteriore conseguenza è che anche i figli nati fuori dal matrimonio abbiano diritti successori, non solo nei confronti dei genitori, come già nella disciplina previgente, ma anche nei confronti dei parenti dei genitori, siano essi parenti in linea retta (nonni, bisnonni, ecc) o in linea collaterale (zii, nipoti, cugini ecc.).
Unica eccezione rimasta è quella dell’adozione di persona che abbia già compiuto la maggiore età, prevista dagli artt. 291 e seguenti del codice civile.
In tale caso, l’art 74 c.c. esclude il vincolo di parentela suddetto. La ratio di siffatta eccezione risiede nella funzione dell’istituto dell’adozione di maggiorenni, creato per assicurare all’adottante la trasmissione del proprio cognome e del proprio patrimonio, senza fare venire meno il legame, anche giuridico, tra l’adottato e la propria famiglia d’origine.
L’art 300 del codice civile dispone che, in siffatto particolare tipo d’adozione, l’adottato conserva tutti i diritti ed i doveri verso la propria famiglia d’origine.
La disciplina in esame si pone in evidenza, sul piano del diritto sostanziale, per avere sostituito all’istituto della “potestà genitoriale” quello della “responsabilità genitoriale”. All’argomento è destinata un’apposita scheda della presente trattazione, alla quale si rimanda.