Mercoledì 11 Luglio 2007

Lavoro somministrato


ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

La somministrazione di manodopera permette ad un’impresa (utilizzatore) di rivolgersi ad un soggetto autorizzato, come le agenzie di somministrazione lavoro (somministratore), al fine di utilizzare personale non assunto direttamente, ma dipendente da quest’ultimo.
Questa tipologia di rapporto prevede quindi due contratti:

  • un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l’utilizzatore e il somministratore;
  • un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.

Entrambi i contratti possono essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Nel primo caso, il contratto è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Nel secondo caso, si applicano le regole del contratto a termine, escluse le disposizioni in materia di riassunzione, diritto di precedenza, successione dei contratti e durata complessiva.
Se svolgono le stesse mansioni, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei dipendenti di pari livello dell’azienda in cui prestano servizio.
Se un lavoratore con contratto di somministrazione a tempo indeterminato resta inattivo per un certo periodo, cioè non lavora presso un utilizzatore, il somministratore deve corrispondergli un’indennità, detta indennità di disponibilità. La quota è stabilita dal contratto collettivo di riferimento ma non può essere inferiore a 350 euro al mese.

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