Unioni civili tra persone dello stesso sesso

Ufficio di riferimento

L'ufficio di competenza è Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria

Via A. Ressi, 6 - Piano terra

0544.97.92.48

demografici@comunecervia.it

Scopo

Il procedimento é regolamentato dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) e dà la possibilità a due persone maggiorenni dello stesso sesso di costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L’atto di costituzione dell'unione civile è registrato nell’Archivio dello stato civile.

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono: ◾l’obbligo di assistenza morale e materiale; ◾l’obbligo di coabitazione; ◾l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo; ◾l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Descrizione

Due persone maggiorenni dello stesso sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni.

A tal fine, le parti presentano formale richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune di loro scelta dichiarando:

a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;

b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione, precisate nell'art. 1, comma 4, della legge 76/2016.

Viene redatto un processo verbale della richiesta (sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile e da entrambe le parti) nel quale si darà atto della data fissata per la costituzione dell'unione.

Tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’Ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative indicate dall’art.1, comma 4, della legge n.76/16; in pratica, la copia integrale dell’atto di nascita (dove sono riportate le varie annotazioni), il certificato di residenza, ecc., così come avviene normalmente per le pubblicazioni di matrimonio.

Nel giorno indicato, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile, scegliendo, eventualmente, il regime di separazione dei beni.

L'atto con la dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale di Stato civile unitamente alle parti e ai testimoni, viene iscritto nel Registro degli atti di Unione Civile.

Lo straniero che vuole costituire un'unione civile, deve presentare una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Nella dichiarazione potrà essere indicato dalle parti il regime patrimoniale della separazione dei beni; diversamente, in assenza di specificazione, il regime sarà quello della comunione dei beni.

 

Attivazione

  • Istanza di parte

Altri servizi dell'ente coinvolti

  • Unità staff del sindaco

Altri enti esterni coinvolti

Altri Comuni

Documenti necessari

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilato dagli interessati;

- Documenti di riconoscimento in corso di validità

- Nulla osta all'unione civile in caso di cittadino straniero

Requisiti

Per costituire un'unione civile, ai sensi della legge 76/2016, le parti devono:

1. essere maggiorenni

2. essere dello stesso sesso

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; 

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, comma 1, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso, lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto solo il rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

Luogo presso il quale consegnare la domanda a mano

  • Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria

Modalità alternative per la consegna

Fax: 054472340

Termine di presentazione della domanda

Almeno 30  giorni prima della data della Costituzione dell'Unione Civile

Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna

In una data indicata dalle parti  entro  180 dalla data di completamento della verifica dei requisiti necessari per  costuituite l'Unione Civile.

 

Costi a carico dell'utente

Il costo per l'utilizzo della Sala per i cittadini non residenti a Cervia

Modalità di effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari

Tramite bonifico bancario

Normativa di riferimento

Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21-5-2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Il DPCM n. 144 del 23/07/2016 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016 n. 76", vigore dal 29 luglio 2016.

Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n.5.

Informazioni utili

Le persone interessate alla costituzione dell'unione civile nel Comune di Cervia sono invitate a prendere appuntamento contattando l’ufficio dello stato civile anche con e-mail all'indirizzo: demografici@comunecervia.it indicando nell'oggetto "Unioni Civili"

La costituzione dell'Unione Civile avviene nei luoghi della Casa Comunale stabiliti dalla Giunta; le informazioni al riguardo possono essere acquisiti presso gli uffici competenti

Si può ritirare un certificato attestante l'Unione Civile allo sportello N. 5 - Ufficio Stato Civile in Viale Ressi, 6 presso i Servizi Demografici del Comune

Responsabile del procedimento

Il Dirigente di Settore o il Responsabile del Servizio o altro dipendente all'uopo delegato

Modulistica per la richiesta

Ufficio: Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria
Dirigente: Pagliarusco Maria Pia
Settore: Settore Servizi alla comunità e Sviluppo della Città
Servizio: Demografici
Dove rivolgersi: Via A. Ressi, 6 - Piano terra
Tel. 0544.97.92.48
Orari di apertura al pubblico:

Mercoledì e sabato ore 9:00 - 12:00 solo per le denunce di nascita e di morte

L'Ufficio risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 8,30 e dalle 12,00 alle 13,30

Servizio ORARIO Modalità di Accesso

Estratti di stato civile

lunedì, martedì, giovedì e venerdì  ore 8:30 – 13:00

giovedì pomeriggio ore 15:00–17:00

Accesso libero

Stato civile

lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00

giovedì pomeriggio ore 15:00–17:00

Su appuntamento:
 
- tel. 0544 979248

Mercoledì CHIUSO

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Morelli Margherita - Segretario Generale

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:

A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it

B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:

  • posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
  • fax 0544/72.340

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi

Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento

Aggiornato al 25/03/2020

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