Riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria
Via A. Ressi, 6 - Piano terra
0544.97.92.48
Scopo
Il cittadino straniero con origini italiane, residente in Italia, può chiedere al Comune di residenza il riconoscimento dello status civitatis italiano; a tal fine deve documentare la discendenza da avo italiano emigrato all’estero.
Descrizione
Il cittadino straniero di antico ceppo italiano (o il discendente di persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero austro-ungarico) può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, presentando domanda al Comune italiano di residenza ai sensi delle circolari del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8.4.1991 e n. K.78 del 19.2.2001.
L’interessato deve:
1.richiedere innanzitutto l’iscrizione nell’anagrafe del comune di effettiva dimora. L’iscrizione in anagrafe segue le modalità previste per l’iscrizione in anagrafe degli stranieri. Quindi a tal fine è richiesta l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno, oppure in sostituzione del permesso una copia della dichiarazione di presenza resa innanzi al Questore.
2.presentare un'istanza al Sindaco in marca da bollo, allegando tutta la documentazione secondo la vigente normativa, tradotta e legalizzata dall’Autorità italiana competente per territorio, secondo quanto stabilito con accordi bilaterali o multilaterali fra i vari Paesi che dimostrino il possesso della cittadinanza italiana.
L'Ufficiale di Stato Civile verifica la regolarità della documentazione prodotta, rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.
Il procedimento si conclude attestando il possesso della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione dell’atto di nascita dell’interessato.
Attivazione
- Istanza di parte
Altri enti esterni coinvolti
Comuni
Autorità straniera all'estero
Documenti necessari
Istanza in bollo indirizzata al Sindaco con allegati:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato; esempio:
a) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.
b) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poichè nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.
- certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né il richiedente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- fotocopia del passaporto in corso di validità
Requisiti
- essere discendente di avo italiano che, seppur emigrato all'estero, non abbia mai perduto la cittadinanza italiana;
- residenza nel Comune di Cervia
Luogo presso il quale consegnare la domanda a mano
- Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria
Modalità alternative per la consegna
- Posta ordinaria
Termine di presentazione della domanda
in seguito alla richiesta di residenza
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna
180 giorni dal ricevimento dell’ istanza.
Costi a carico dell'utente
1 marca da bollo da 16,00 €
Normativa di riferimento
Legge 13 Giugno 1912, n. 555 "Sulla cittadinanza italiana"
Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa"
Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 Aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"
Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 Febbraio 2003 "Problematiche lagate al rimpatrio dei cittadini argentini di origine italiana"
Circolare del Ministero dell'Interno n. 26 del 1° Giugno 2007
Informazioni utili
Nell'istanza al Sindaco occorre dichiarare, l'esistenza di eventuali figli minori resident, i allegando, in tal caso, la copia integrale dell'atto di nascita degli stessi, in quanto il riconoscimento della cittadinanza italiana comporta l'estensione della stessa anche ai figli minori residenti.
Eventuali figli maggiorenni residenti a Cervia, dovranno presentare personalmente istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana
Responsabile del procedimento
Modulistica per la richiesta
Mercoledì e sabato ore 9:00 - 12:00 solo per le denunce di nascita e di morte
L'Ufficio risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 8,30 e dalle 12,00 alle 13,30
Servizio | ORARIO | Modalità di Accesso |
Estratti di stato civile |
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00 giovedì pomeriggio ore 15:00–17:00 |
Accesso libero
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Stato civile |
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00 giovedì pomeriggio ore 15:00–17:00 |
Su appuntamento:
- tel. 0544 979248
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Mercoledì CHIUSO
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Morelli Margherita - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento