Pubblicazione di matrimonio
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria
Via A. Ressi, 6 - Piano terra
0544.97.92.48
Scopo
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione da richiedere nel Comune dove uno degli sposi ha la residenza. La finalità è quella di rendere pubblica la volontà dei nubendi (sposi) di contrarre matrimonio.
L’atto delle pubblicazioni resta affisso per 8 giorni nei comuni di residenza degli sposi.
Il matrimonio deve essere celebrato dopo il terzo giorno dalle compiute pubblicazioni e comunque entro 180 giorni.
Descrizione
L’ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta ed acquisisce d’ufficio eventuali altri documenti per provare l’inesistenza di impedimenti al matrimonio.
Su appuntamento concordato con i nubendi, viene formato il verbale delle pubblicazioni. Un nubendo, qualora impossibilitato, può farsi rappresentare dall'altro/a munito/a di procura speciale.
Nel caso in cui uno o entrambi i nubendi non conoscano perfettamente la lingua italiana, occorre l'assistenza di un traduttore-interprete maggiorenne, munito di un documento d'identità.
Gli stranieri non residenti ne’ domiciliati in Italia devono produrre idonea documentazione per attestare i requisiti indispensabili a contrarre matrimonio.
L'atto di pubblicazione è affisso all’albo on-line per un periodo di otto giorni. Trascorsi ulteriori tre giorni, viene rilasciato il certificato che consente la celebrazione del matrimonio; entro 180 gg. i nubendi possono contrarre matrimonio.
In caso di matrimonio concordatario il certificato di eseguite pubblicazioni viene rilasciato al Parroco.
In caso di matrimonio con culto acattolico viene rilasciata apposita autorizzazione per il Ministro di Culto.
Attivazione
- Istanza di parte
Altri enti esterni coinvolti
Comuni
Consolati esteri in Italia
Consolati italiani all'estero
Documenti necessari
- documento d'identità in corso di validità
- codice fiscale
Inoltre:
- Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di Cervia;
- Per i culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate;
Per gli Stranieri occorre inoltre presentare:
- nulla-osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale, rilasciati dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata) o dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di appartenenza nello Stato di Origine, a seconda della nazionalità dello straniero (per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Stato Civile)
Requisiti
- La residenza nel Comune di Cervia di almeno un nubendo.
- Aver compiuto la maggior età.
- Essere di stato libero.
- Assenza tra i nubendi di gradi di parentela.
- Per la donna divorziata, devono essere trascorsi 300 gg. dalla scioglimento, dall’annullamento, dalla cessazione degli effetti civili, dal precedente matrimonio.
Per casi particolare contattare l’ufficio
Luogo presso il quale consegnare la domanda a mano
- Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria
Termine di presentazione della domanda
180 gg. prima della data di celebrazione del matrimonio
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna
Tre giorni prima della celebrazione del matrimonio
Costi a carico dell'utente
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 se entrambi i nubendi sono residenti a Cervia
- n. 2 marca da bollo da Euro 16,00 se uno degli sposi è residente in altro Comune italiano
Normativa di riferimento
D.P.R. 396/2000
codice civile artt. 84 – 89 e art. 98.
Informazioni utili
- L'atto di pubblicazione di matrimonio viene pubblicato sull’albo pretorio on-line visibile sul sito: www.comunecervia.it/albo-pretorio (pubblicazioni di matrimonio).
- Il matrimonio può essere celebrato solo dopo il quarto giorno dalla compiuta pubblicazione.
- Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione, la medesima si considera come non avvenuta.
- Nel caso in cui non vi siano le condizioni per procedere alle pubblicazioni al matrimonio, l’Ufficiale di Stato Civile rilascia un certificato di rifiuto a procedere alle pubblicazioni.
- Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune, devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco in marca da bollo da € 16,00. A pubblicazione avvenuta, verrà inoltrata richiesta di celebrazione matrimonio al Sindaco del Comune prescelto.
L’Ufficiale di Stato Civile rilascia la certificazione relativa alle dichiarazioni di stranieri non residenti ne’ domiciliati in Italia che intendono contrarre matrimonio
Responsabile del procedimento
Mercoledì e sabato ore 9:00 - 12:00 solo per le denunce di nascita e di morte
L'Ufficio risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 8,30 e dalle 12,00 alle 13,30
Servizio | ORARIO | Modalità di Accesso |
Estratti di stato civile |
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00 giovedì pomeriggio ore 15:00–17:00 |
Accesso libero
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Stato civile |
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00 giovedì pomeriggio ore 15:00–17:00 |
Su appuntamento:
- tel. 0544 979248
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Mercoledì CHIUSO
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Morelli Margherita - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento