Dichiarazione di nascita
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria
Via A. Ressi, 6 - Piano terra
0544.97.92.48
Scopo
La denuncia di nascita è l'iscrizione del bambino appena nato nei Registri di Stato civile e la contestuale iscrizione anagrafica presso la residenza dei genitori, se uguale e, se diversa,presso la residenza della madre.
Descrizione
La dichiarazione di nascita di un bimbo appena nato (denuncia di nascita) può essere fatta:
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presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
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presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
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presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita.
Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
Per i FIGLI NATI ALL'INTERNO DEL MATRIMONIO, la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.
Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.
L'Ufficiale di Stato Civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la competenza a ricevere la dichiarazione, redige l'atto che sottoscriverà insieme a/ai dichiarante/i, inserisce l'atto nel registro delle nascite e comunica l'evento all'anagrafe per i necessari adempimenti di competenza (l'iscrizione anagrafica viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre).
Avverso il provvedimento di rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di nascita è ammesso ricorso al Tribunale di Ravenna ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000.
Attivazione
- Istanza di parte
Altri enti esterni coinvolti
Aziende Ospedaliere
Documenti necessari
- attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
- documento d'identità in corso di validità.
I cittadini stranieri non residenti devono esibire il passaporto o documento equipollente in corso di validità, se non conoscono la lingua italiana, è necessaria l'assistenza di un interprete.
Requisiti
La dichiarazione può essere resa all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cervia, se almeno uno dei due genitori è residente nel Comune.
Luogo presso il quale consegnare la domanda a mano
- Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria
Termine di presentazione della domanda
La denuncia di nascita deve essere resa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervia entro dieci giorni dalla nascita.
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna
Il procedimento ha termine contestualmente alla dichiarazione di nascita resa e sottoscritta dal/i genitore/i.
Qualora emergano elementi o situazioni che richiedano un’analisi più approfondita della procedura, il termine è di massimo 30 giorni dalla richiesta dell’avente titolo di formare l’atto di nascita.
Costi a carico dell'utente
gratuito
Normativa di riferimento
Artt. 250, 251 254 del Codice Civile
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
D.P.R. n 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero"
L. n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero
Informazioni utili
Se la dichiarazione è resa oltre il termine di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla indicando la motivazione del ritardo con segnalazione al Procuratore della Repubblica di Ravenna.
La Legge italiana consente alla madre di rispettare la sua volontà di non essere nominata.
Se i genitori sono stranieri l'attribuzione del cognome e/o del nome, se diversamente regolati rispetto alla normativa italiana, deve essere dichiarata dagli stessi in base alla cittadinanza del nato.
In relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.286 in data 8 novembre 2016, esiste la possibilità di aggiungere il cognome materno con l' accordo fra i genitori.
Responsabile del procedimento
Mercoledì e sabato ore 9:00 - 12:00 solo per le denunce di nascita e di morte
L'Ufficio risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 8,30 e dalle 12,00 alle 13,30
Servizio | ORARIO | Modalità di Accesso |
Estratti di stato civile |
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00 giovedì pomeriggio ore 15:00–17:00 |
Accesso libero
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Stato civile |
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00 giovedì pomeriggio ore 15:00–17:00 |
Su appuntamento:
- tel. 0544 979248
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Mercoledì CHIUSO
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Morelli Margherita - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento