Autorizzazione in deroga ai limiti acustici e/o orari per attività temporanea di cantiere edile, stradale ed assimilati
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Sportello Unico - Back Office
Piazza XXV Aprile, 11 - 2° piano
0544.97.91.65
Scopo
La richiesta di deroga ai limiti deve essere necessariamente autorizzata e può riguardare gli orari nel caso in cui l’impresa ha necessità di lavorare oltre quelli consentiti (periodo dal 15 maggio al 15 settebre dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20, periodo dal 16 settembre al 14 maggio dalle 7,00 alle 20 delle sole giornate feriali) o i limiti di emissione sonora consentiti.
Descrizione
Nel caso in cui per le attività di cantiere l'impresa non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario, deve essere richiesta specifica domanda di deroga da presentare almeno 45 gg. prima dell’inizio dell’attività.
Nel caso di deroga dei limiti di rumore la domanda, ai sensi dell’allegato 2 alla D.G.R. n° 45/2002, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, va presentata in due copie, di cui una inviata ad Arpa. L’autorizzazione in deroga sarà rilasciata dall’amministrazione comunale, previo parere positivo ARPA, entro 30 giorni dalla richiesta: oltre tale scadenza le opere possono comunque essere iniziate.
Nel caso in cui per lavori a carattere eccezionale di breve durata, da realizzarsi per inevitabili motivi senza interruzioni, la ditta non è in grado di rispettare i limiti di orario deve essere richiesta l’autorizzazione in deroga di orario al vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, approvato con delibera di C.C. n. 26 del 31.05.2023 a tutela della popolazione da inquinamento acustico.
Attivazione
- Istanza di parte
Altri servizi dell'ente coinvolti
- Servizio Specialità
Altri enti esterni coinvolti
ARPAE - ST
Documenti necessari
Nel caso di deroga degli orari occorre depositare:
- elenco dei macchinari ed apparecchiature utilizzate, specificando se le stesse sono o meno dotate di dispositivo silenziatore conforme alle direttive CEE;
- planimetria della zona o descrizione della tipologia degli insediamenti prossimi al cantiere e loro distanza;
- nella richiesta, dovrà inoltre essere indicato dettagliatamente il tipo di lavorazione che verrà svolto nella fascia oraria per cui si chiede la deroga ed il tipo di macchinari che verranno utilizzati per dette lavorazioni.
Nel caso di deroga dei limiti di emissione:
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile;
- eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
- descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione.
Requisiti
I titolari di imprese che svolgono attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizioni di garantire il rispetto dei limiti di rumore stabiliti dalla Delibera della Giunta regionale n. 45/02, possono richiedere specifica deroga.
Modalità per la consegna della domanda
Portale Accesso Unitario: https://au.lepida.it/
Termine di presentazione della domanda
La domanda di deroga ai limiti va presentata entro 30 giorni prima della data prevista per l'intervento, mentre quella del rispetto degli orari almeno 7 gg. prima dell’attività da svolgere.
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna
Nel caso in cui la deroga riguarda i limiti degli orari è rilasciata in silenzio assenso se entro 7 giorni dalla data di presentazione della domanda l'autorizzazione non venga rilasciata.
Nel caso di deroga dei limiti di rumore il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al parere favorevole di ARPA.
L'iter della domanda si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione. L'eventuale richiesta di pareri ad enti esterni al Comune sospende i termini del procedimento.
Costi a carico dell'utente
Al momento della presentazione della domanda:
-marca da bollo da 16,00 euro sulla domanda
Al momento del ritiro dell’autorizzazione:
- marca da bollo da 16,00 euro per atto autorizzativo;
- 70,00 euro per i diritti di segreteria relativi all’atto
Normativa di riferimento
D.P.C.M. del 01/03/1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).
Legge n. 447 del 26/10/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
Deliberazione della Giunta Regionale n.1197/2020 “Criteri per la disciplina delle attivita rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici e normativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
Informazioni utili
Tutte le valutazioni tecniche acustiche che accompagnano le domande di deroga devono essere presentate a firma di un tecnico competente in acustica regolarmente iscritto negli albi previsti dalla normativa.
Responsabile del procedimento
Il martedì e il giovedì ore 9,00 - 12,30
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Morelli Margherita - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento