Attenzione
Dal 7 gennaio 2021 è in funzione la nuova sezione dello Sportello Telematico che sostituisce questa sezione ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico.
I documenti aggiornati relativi a procedimenti e modulistica ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico, sono disponibili all'indirizzo dello Sportello Telematico.
Ordinanza - ingiunzione di pagamento
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Servizio Specialità
Piazza Garibaldi, 21
0544.97.92.85 - 0544.97.92.81
Scopo
Recuperare le somme dovute a seguito di accertate violazione per comportamento stabilito come irregolare da norme nazionali o locali e punito da una sanzione amministrativa pecuniaria.
L’ordinanza è un titolo esecutivo, il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata entro 60 giorni dalla notifica.
Descrizione
Il personale di polizia municipale emette verbale di accertamento nel caso di violazione di norme nazionali o lacali per i quali è previsto una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il verbale quando è possibile deve essere contestato immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido; altrimenti deve essere notificato entro il termine di 90 giorni dalla violazione commessa.
E’ ammesso il pagamento della sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione ai sensi dell’art. 16 Legge 689/1981.
Le modalità di pagamento sono quelle indicate nel verbale di accertamento e variano secondo la normativa violata.
Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, gli interessati, a norma dell’art. 17 Legge 689/1981, possono presentare scritti difensivi e documenti all’autorità competente indicata sul verbale stesso e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
Nel caso di mancato pagamento del verbale senza che siano stati presentati scritti difensivi o nel caso in cui gli scritti difensivi presentati non siano ritenuti fondati, l’Autorità competente emette un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 18 Legge 689/1981, con la quale viene determinato ed ingiunto il pagamento della somma dovuta.
Se nell’ordinanza è indicato il nominativo di un responsabile in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore o dall’obbligato in solido e libera entrambi, salvo eventuali azioni di regresso.
Attivazione
- D'ufficio
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna
L’ordinanza ingiunzione emessa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica seguendo la modalità di pagamento in essa indicate.
Costi a carico dell'utente
Somma prevista come sanzione pecuniaria nel verbale di accertamento della violazione.
Normativa di riferimento
L. n. 689 del 24/11/1981, salvo quanto specificato nella normativa speciale di riferimento.
Informazioni utili
Per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo, occorre presentare le ricevute dei pagamenti presso gli uffici oppure inviarle via fax.
Nel caso in cui l'ordinanza-ingiunzione non venga pagata nei termini, la somma dovuta viene iscritta a ruolo e recuperata tramite il Concessionario della Riscossione, mediante l'emissione di cartella di pagamento.
In essa viene anche contabilizzata una maggiorazione del 10% per ogni semestre.
Responsabile del procedimento
dal lunedì al venerdì su appuntamento
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Bruno Giuseppe - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento