Attenzione
Dal 7 gennaio 2021 è in funzione la nuova sezione dello Sportello Telematico che sostituisce questa sezione ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico.
I documenti aggiornati relativi a procedimenti e modulistica ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico, sono disponibili all'indirizzo dello Sportello Telematico.
Infortuni sul lavoro
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Infortunistica e Certificazione
Piazza Garibaldi, 21
0544.97.92.72 - 0544.97.92.96 - 0544.97.92.77
Scopo
La procedura ha lo scopo di informare il cittadino, i qualità di datore di lavoro, sulle nuove modalità di presentazione della denuncia di infortunio alla luce delle ultime modifiche di legge.
Descrizione
Dal 22 marzo 2016 sono entrate in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal D.L.vo nr. 151/2015 e recepito dalla circolare INAIL nr. 10 del 21 marzo 2016.
→MODIFICHE ALL’ART. 53 DPR 1124/1965. OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO MEDICO
L’art. 53 DPR 1124/1965, come modificato dall’art. 21 comma 1 lettera b del decreto legislativo sopra citato dispone che:
- qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’istituto assicurativo
- ogni certificato medico di infortunio sul lavoro o malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’istituto assicuratore, direttamente da medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
NULLA CAMBIA, CIRCA GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, IN MERITO AL FATTO CHE LO STESSO DEBBA INOLTRARE LA DENUNCIA DI INFORTUNIO ALL’ISTITUTO INAIL ENTRO DUE GIORNI, O CINQUE IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE, DA QUELLO IN CUI NE HA AVUTO NOTIZIA.
→MODIFICHE ALL’ART. 54 DEL DPR 1124/1965. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA.
Il comma 1 lettera c dell’art. 21 del decreto legislativo in esame ha modificato l’art. 54 del DPR 1124 del 1965 ponendo a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando in datore di lavoro da tale adempimento.
Tale obbligo in capo all’INAIL è relativo solo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
PERTANTO IL DATORE DI LAVORO NON HA PIU’ L’OBBLIGO DI INOLTRARE LA DENUNCIA DI INFORTUNIO ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA IN QUANTO L’ONERE ORA E’ A CARICO DELL’INAIL.
SI TENGA PRESENTE CHE L’OBBLIGO DA PARTE DELL’INAIL DI TRASMETTERE LE DENUNCE DI INFORTUNIO ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA RIGUARDA SOLO GLI INFORTUNI MORTALI O CON PROGNOSI SUPERIORE A TRENTA GIORNI
Dal 12 ottobre 2017 è entrato in vigore per tutti i datori di lavoro l’obbligo di comunicare all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno.
Quindi il datore di lavoro dovrà comunicare anche l’infortunio di durata compresa tra 1 e 3 giorni mentre prima della sopracitata data l’obbligo scattava solo per gli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni
Attivazione
- D'ufficio
- Di altra amministrazione
Altri servizi dell'ente coinvolti
- Servizio Amministrativo e Rapporto Utenza
Costi a carico dell'utente
Normativa di riferimento
Artt. 53/54 D.P.R. nr. 1124/1965
D. L.vo 151/2015
Responsabile del procedimento
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Bruno Giuseppe - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento