Attenzione
Dal 7 gennaio 2021 è in funzione la nuova sezione dello Sportello Telematico che sostituisce questa sezione ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico.
I documenti aggiornati relativi a procedimenti e modulistica ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico, sono disponibili all'indirizzo dello Sportello Telematico.
Deposito dichiarazioni di conformità degli impianti
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Servizio Edilizia Privata - SUE
Piazza XXV Aprile, 11 - 2° piano
0544.97.91.40
Scopo
Ad avvenuta esecuzione di qualunque tipo di impianto (riscaldamento, gas metano, elettrico, televisivo, idro-sanitario, ecc....) la ditta esecutrice deve rilasciare al proprietario dell’immobile una dichiarazione di conformità che va depositata in copia presso il Comune, ove ha sede l’impianto.
Tale documentazione, nel caso di impianti realizzati a seguito di intervento edilizio legittimato da Permesso di costruire o D.I.A./S.C.I.A., va depositata, allegandola alla scheda tecnica descrittiva assieme alla comunicazione di fine lavori e, nel caso di opere che lo prevedono, alla richiesta di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.
Le dichiarazioni di conformità per impianti realizzati in immobili non interessati da intervento edilizio devono essere presentate presso il Cervia informa impresa, nei giorni e orari di ricevimento del pubblico.
Gli impianti sono definiti dal decreto come segue: impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere, radiotelevisivi, elettronici, di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, idrici, sanitari, impianti del gas, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti antincendio
Descrizione
La documentazione che compone la “Dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte” è, assieme alla dichiarazione di conformità, sottoscritta dal titolare o dal rappresentate dell’impresa oppure dal responsabile tecnico, depositata unitamente agli allegati obbligatori previsti.
Di questa documentazione, l’impresa redige esemplari sottoscritti in originale e, dopo averne trattenuto un esemplare, ne consegna uno (1) al/ai committente/i e due (2) al Cervia Informa Impresa.
Una copia della dichiarazione viene inoltrata a cura dello sportello unico alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, la quale, a sua volta, effettua i conseguenti riscontri con quanto risulta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane e procede ad effettuare contestazioni e/o notificazioni delle eventuali violazioni accertate, con la conseguente eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Attivazione
- Istanza di parte
Altri servizi dell'ente coinvolti
- Edilizia Privata - SUE
Altri enti esterni coinvolti
Camera di commercio industria artigianato agricoltura
Documenti necessari
- dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte
Requisiti
Possono svolgere le attività relative agli impianti, le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che il titolare, o il responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare.
L’art.4 D.M. 37/2008 stabilisce quali devono essere i requisiti tecnico-professionali degli impiantisti.
Modalità per la consegna della domanda
Termine di presentazione della domanda
Al termine dei lavori che hanno interessato l'impianto.
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna
Immediato
Costi a carico dell'utente
Normativa di riferimento
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22/01/2008 n.37
“Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11 quaterdecies, comma 13, lettera a) del D.L. 30/09/2005 n.203, convertito in Legge 2/12/2005 n.248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12/03/2008, n. 61.
Informazioni utili
E’ previsto l’obbligo di conservare la documentazione relativa agli impianti.
I contratti di compravendita di immobili utilizzati, dovranno riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e dovranno contenere, in allegato, la “dichiarazione di conformità” oppure, nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la “dichiarazione di rispondenza” resa da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze tecniche richieste, e che abbia esercitato, per almeno cinque anni, la professione nel settore impiantistico.
In ogni caso, la compravendita o la locazione di un immobile potrà essere effettuata anche senza la dichiarazione, ricorrendo ad una deroga esplicita: il venditore dovrà informare l’acquirente circa lo stato di non conformità degli impianti. L’assenza della dichiarazione di conformità e della clausola contrattuale può comportare, per il venditore, una sanzione.
Responsabile del procedimento
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Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Bruno Giuseppe - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento