Attenzione

Dal 7 gennaio 2021 è in funzione la nuova sezione dello Sportello Telematico che sostituisce questa sezione ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico.

I documenti aggiornati relativi a procedimenti e modulistica ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico, sono disponibili all'indirizzo dello Sportello Telematico.

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Demolizione di opere abusive

Ufficio di riferimento

L'ufficio di competenza è

Scopo

Sono Procedimenti che si attivano su opere per le quali non sia stato rilasciato nessun titolo abilitativo o su opere di cui si è accertata la totale difformità, tipologica, planovolumetrica, dal permesso di costruire.

Occorre, pertanto, interpretare l’art. 31 DPR 380/2001 nel senso di ritenere che esso consenta al Comune, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza sull’attività edilizia, di esercitare sempre, anche d’ufficio e su beni in proprietà di privati, poteri sanzionatori e funzioni ripristinatorie che nei singoli casi individuano con ragionevolezza qual’è l’interesse pubblico da tutelare e qual’è la più idonea modalità di esercizio di tale tutela.

Consegue che, ogniqualvolta non ricorrano i presupposti per l’acquisizione gratuita del bene abusivo o questa non sia conveniente in termini di opportunità e di spesa pubblica, il Comune deve ugualmente provvedere d’ufficio alla demolizione senza che a tal fine necessiti la preventiva immissione nella proprietà dell’area.

Tra le ipotesi nelle quali il Comune può prescindere dall’acquisizione dell’area può essere annoverato anche il caso in cui l’attribuzione dell’opera abusiva al patrimonio pubblico non sia conveniente ed opportuna quanto a costi di acquisizione ed a utilità di occupazione dell’area immediatamente limitrofa al manufatto. Si tratta, dunque, di una valutazione demandata di volta in volta all’Amministrazione. Anche per questi casi il Comune è, comunque, tenuto a provvedere d’ufficio alla demolizione.

Descrizione

Per l’attivazione del procedimento, oltre all’esatta individuazione di ciò che deve essere demolito, occorre attestare l’inottemperanza del proprietario – responsabile dell’abuso. Detto provvedimento di accertamento non deve necessariamente precisare anche quali siano le conseguenze per l’inosservanza dell’ordine di demolizione, posto che ha l’esclusiva funzione di accertare l’inadempimento dell’autore dell’abuso all’obbligo ripristinatorio.

Per poter procedere alla demolizione è altresì necessario predisporre un titolo autorizzante l’occupazione dell’area: può essere tale, ad esempio, un provvedimento che disponga l’immissione temporanea nel possesso dell’area necessaria alla realizzazione dell’intervento.

Occorre che esso contenga una sintetica descrizione delle modalità e della tempistica di esecuzione della demolizione e che dia altresì sinteticamente atto delle ragioni pubblicistiche poste alla base del provvedimento (realizzazione di un abuso edilizio, inottemperanza all’ordine di demolizione, inopportunità dell’acquisizione dell’area al patrimonio pubblico, esigenze ripristinatorie dello stato dei luoghi etc, coerentemente con i precedenti atti sanzionatori già formati e notificati).

Le spese della demolizione, anche se anticipate dal Comune, sono a carico del responsabile dell’abuso.

In definitiva i passaggi essenziali che, definiscono l’iter della procedura in esame, vengono così individuati:

  • Accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso o in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, il Servizio competente dell’Amministrazione, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto.
  •  Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Attivazione

  • D'ufficio

Altri servizi dell'ente coinvolti

  • Servizio Specialità
  • Sportello Unico - SUAP

Altri enti esterni coinvolti

Nessuno

Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna

Il procedimento si conclude con la determina dirigenziale che approvail rendiconto consuntivo delle spese sostenute per la demolizione e dando mandato al Settore Finanze di procedere al recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'abuso.

Costi a carico dell'utente

Il soggetto che ha realizzato l'abuso è tenuto a sostenere i costi relativi l'abbattimento - demolizione dell'opera

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)".

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici”.

D.P.R. 5/10/2010 n. 207 – “Regolamento di esecuzione ed e attuazione del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163”.

Responsabile del procedimento

Il Dirigente di Settore o il Responsabile del Servizio o altro dipendente all'uopo delegato

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Bruno Giuseppe - Segretario Generale

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:

A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it

B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:

  • posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
  • fax 0544/72.340

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi

Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento

Aggiornato al 25/03/2020

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