Attenzione
Dal 7 gennaio 2021 è in funzione la nuova sezione dello Sportello Telematico che sostituisce questa sezione ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico.
I documenti aggiornati relativi a procedimenti e modulistica ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico, sono disponibili all'indirizzo dello Sportello Telematico.
Cessioni di fabbricato
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Pronto Intervento, infortunistica Stradale - Centrale Operativa
Piazza Garibaldi, 21
0544.97.92.51 – 0544.71.374
Scopo
Comunicazione obbligatoria per chi ospita, cede un immobile o porzione di esso a qualsiasi titolo (affitto, vendita, comodato, ecc.) per un tempo superiore ad 30 giorni.
Descrizione
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso. prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191).
L’obbligo è stato sostanzialmente assorbito dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita , locazione ecc.).
In pratica tutti i tipi di contratti sono soggetti a registrazione!
La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso",(es. comodato fra coniugi e genitori e figli)
La normativa prevede che la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate assorba tale adempimento
Per quanto attiene i cittadini stranieri (da intendersi extracomunitari)
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.
Pertanto solo in presenza di extracomunitari è opportuno procedere anche alla presentazione della cosiddetta dichiarazione di ospitalità, corredata dei documenti d'identità del cittadino extracomunitario.
Dati necessari alla compilazione
· Dati del cedente (locatore o venditore)
· Dati del cessionario (colui che entra in possesso dell’immobile) compresi gli estremi del documento di identità (la legge stabilisce che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente mediante l’esame di un documento di identità)
Data di compilazione e firma del dichiarante
Attivazione
- Istanza di parte
Altri enti esterni coinvolti
Questura di Ravenna
Documenti necessari
- presentare copia dei documenti dei cessionari e del cedente
Luogo presso il quale consegnare la domanda a mano
- Pronto Intervento, infortunistica Stradale - Centrale Operativa
Costi a carico dell'utente
Normativa di riferimento
articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012
Informazioni utili
La persona tenuta alla dichiarazione è il cedente, pertanto in caso di consegna della dichiarazione firmata dal cedente/dichiarante da parte di altra persona, dovrà essere consegnata, unitamente al modulo, la fotocopia del documento d’identità del cedente/dichiarante dalla quale si evinca la corrispondenza della firma apposta sul modulo.
Nel caso in cui la dichiarazione sia compilata, sottoscritta e consegnata, a nome del cedente, da un compilatore, quest’ultimo dovrà consegnare copia della delega sottoscritta dal cedente per la redazione dell’atto, unitamente a copia del documento di identità del delegante (cedente) dalla quale si evinca la corrispondenza della firma apposta sul modulo.
In qualsiasi caso in cui il compilatore sia persona diversa dal cedente, dovrà essere consegnata copia del titolo giuridico che consenta al compilatore di operare in nome e per conto altrui (procura legale, curatela, ecc.) Per le persone giuridiche vanno indicati i dati personali del legale rappresentante.
La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale. Nello spazio del modulo riservato alle informazioni del soggetto che subentra va indicata la residenza precedente al trasferimento presso l'immobile, oggetto della comunicazione di cessione
Si consiglia, pertanto onde evitare dubbi e per semplificare e tutelare il dichiarante, di chiedere di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità del cessionario
Responsabile del procedimento
Centrale Operativa: dal lunedì alla domenica 7:00 - 19:00
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Bruno Giuseppe - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento