Attenzione
Dal 7 gennaio 2021 è in funzione la nuova sezione dello Sportello Telematico che sostituisce questa sezione ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico.
I documenti aggiornati relativi a procedimenti e modulistica ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico, sono disponibili all'indirizzo dello Sportello Telematico.
Attività di acconciatore e barbiere - Apertura, subingresso, variazioni, cessazione
Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Sviluppo Economico - Parco della Salina
Piazza XXV Aprile, 11 - 1° piano
0544.97.91.11
Scopo
Avviare, subentrare, variare o cessare l'attività di acconciatore o barbiere
Descrizione
L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
E’ inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura, laccatura e decorazione delle unghie.
L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso l’esercizio dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.
Per aprire o modificare una attività di acconciatore occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Attivazione
- Istanza di parte
Documenti necessari
- copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
- permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
- planimetria riportante le destinazioni d'uso, la superficie e le altezze dei locali
Requisiti
- Morali : non sussistenza nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n.159 (antimafia)
- Professionali:
L’abilitazione professionale è riconosciuta se l’interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l’Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
b) l’interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l’abilitazione all’esercizio dell’attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico);
c) l’interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell’attività dell’impresa e/o dell’attività lavorativa, presso imprese esercenti l’attività di acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell’abrogazione dell’art. 2 della legge 161/1963;
d) l’interessato ha svolto l’attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post- scuola dell’obbligo) ed è stato qualificato acconciatore Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell’abrogazione dell’art. 2 della legge 161/1963;
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
- Disponibilità di un locale che sia conforme alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e commerciale
Modalità per la consegna della domanda
Portale Accesso Unitario: https://au.lepida.it/
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna
L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.
Costi a carico dell'utente
Normativa di riferimento
Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"
Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria
D. lgs 26.3.2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Legge 30 luglio 2010, n.122 Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"
D. Lgs. n. 147 del 06.08.2012
Informazioni utili
L’esercizio dell’attività attraverso l’istituto dell’affitto di poltrona è soggetto a presentazione di una apposita SCIA telematica da parte dell’affittuario/conduttore, da presentare prima dell’evento.
Responsabile del procedimento
il martedì ore 9:00 – 13:00
il giovedì ore 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Bruno Giuseppe - Segretario Generale
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi
Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento