Risposta sulla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.QA.P.)

Risposta dell'Assessore del Servizio Edilizia Privata Mariano Dellachiesa sulla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.QA.P.)

                        In riferimento all'interrogazione e/o interpellanza da Voi presentato in data 06.10.2009;

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 31 del 25.11.2002 all'Art. 3 "Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio" stabilisce:

  • 1. I Comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico.
  • 2. Il Consiglio comunale con il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) definisce la composizione, le modalità di nomina e le eventuali competenze della commissione, oltre quelle di cui al comma 1, nell'osservanza dei seguenti principi:
    a)la commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico i cui componenti di norma esterni all'amministrazione presentano una elevata competenza e specializzazione;
    b)i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
    c)la commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.
  • 3. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo sportello unico per l'edilizia non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all'art. 24.

- la Regione Emilia Romagna, tramite l'Assessorato Programmazione Territoriale. Politiche Abitative. Riqualificazione Urbana, e Assessorato alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile ha emanato in data 21.02.2003, prot. 6515, la circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della l.r. 31 del 2002 "disciplina generale dell'edilizia";

 

- il Comune di Cervia ha adeguato il proprio Regolamento Edilizio Comunale alle nuove previsioni della legislazione regionale relativamente alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio con Delibera di C.C. n. 95 del 30.12.2003;

- con bando pubblico per la presentazione delle domande per la selezione dei componenti esterni della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Cervia, pubblicato all'Albo Pretorio dal 24.03.2004 al 07.04.2004, si è proceduto a dare attuazione di quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, e che al termine della selezione sono stati nominati, con Delibera di GC n. 166 del 20/04/2004, quali componenti della Commissione gli Architetti Zamagna Domenico con funzione di Presidente, Casadei Michele, Fontana Fabrizio, Morelli Aida, Ricci Andrea con funzione di Commissari (con successiva Delibera di GC n. 180 del 19/04/2005 l'Arch. Ricci Andrea veniva nominato Presidente della Commissione in sostituzione dell'Arch. Zamagna Domenico che assumeva la funzione di Commissario);

- con Determina n. 287 del 23/03/2004 "impegno di spesa e fissazione compensi per l'anno in corso ai componenti la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio" il Dirigente del settore ha stabilito per l'anno in corso il compenso dei componenti la Commissione, indipendente dalle sedute (previste in numero di una ogni due settimane, in via ordinaria, fatte salve esigenze straordinarie da verificare volta per volta) comprensivo di IVA e/o IRAP e contributi previdenziali, se dovuti e di tutti gli oneri a carico, comprese le spese sostenute per la presenza, nella misura di seguito riportata:

  • 1. 2.800,00 €uro per il presidente;
  • 2. 1.800,00 €uro per ciascun componente esterno;
  • 3. 1.000,00 €uro per il componente interno

impegnando per l'anno 2004 la somma di €. 9.200,00 a copertura dell'importo dovuto ai componenti la C.Q.A.P.;

 

- con le successive Determine n. 420 del 13/05/205, n. 402 del 10/05/2006, n. 771 del 28/08/2007, n. 995 del 03/09/2008 veniva riconfermato quale compenso dovuto per l'attività svolta nei rispettivi anni la somma di € 9.200,00;

 

- l'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale, comma 6, stabilisce che "i componenti della C.Q.A.P. durano in carica per tre anni fatta salva la facoltà di revoca motivata. Non sono immediatamente rieleggibili e restano in carica fino alla nomina dei successori;

 

- al compimento dei tre anni, poiché era in corso la modifica del Regolamento Edilizio Comunale da parte del Servizio Edilizia Privata, non trattandosi di scadenza perentoria né prevista da normativa sovraordinata si decideva di attendere l'approvazione delle modifiche al Regolamento Edilizio Comunale per procedere al nuovo bando;

 

- a seguito delle modifiche al D. Lgs. N. 42/2004 con i D. Lgs. n. 63 del 26.03.2008 e n. 129 del 02.08.2008 la Regione procedeva a emanare una Direttiva in cui fissava i criteri a cui dovevano adempiere i Comuni per adempiere alle nuove condizioni richieste dalla normativa Nazionale in materia di iter per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di composizione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, Direttiva alla quale il Servizio Edilizia Privata provvedeva ad adeguare il Regolamento Edilizio Comunale;

 

- con Delibera di C.C. n. 28 del 16.04.2009 il Comune di Cervia sono state approvate le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale;

 

- il nuovo art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale, "Composizione e nomina", prevede che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da cinque membri che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di Tutela del Paesaggio.

 

Ciò premesso, si risponde all'interrogazione e/o interpellanza come segue:

- gli attuali membri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sono quelli nominati nel 2004, per i motivi sopra illustati;

- due di loro, precisamente l'arch. Aida Morelli e l'Arch. Fabrizio Fontana, facevano parte della precedente Commissione Edilizia in quanto non erano previsti elementi ostativi alla loro nomina quali componenti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;

si precisa inoltre che:

- la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio non nasce come organo "democratico", ma come "organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico" come prevede l'art. 3 della L.R 31/2002;

il Regolamento Edilizio di Cervia, all'art. 12, prevede che i componenti siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di Tutela del Paesaggio;

il bando pubblico, in fase di redazione, darà la possibilità a chiunque sia in possesso dei requisiti sopra elencati di presentare domanda e si ritiene che i Commissari che verranno nominati dovranno essere i più qualificati a ricoprire il ruolo, a prescindere dal titolo di studio (e quindi non si esclude la possibilità di prevalenza di una categoria professionale a discapito di un'altra, magari più qualificata in altro campo attinente l'edilizia);

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti,

si porgono distinti saluti.

 

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