ORDINE DEL GIORNO “TARES“.

 

 

 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE DI CERVIA

 

Premesso che:

-la TARES, tributo comunale sui rifiuti e servizi, è stato istituito dal decreto legge n. 201/2011 in tutti i comuni del territorio nazionale, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

 

-il tributo, a partire dal 1 gennaio 2013, sostituisce la Tarsu (tassa comunale) e la Tia (tariffa riscossa direttamente da Hera), è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

 

-nei fatti si tratta di una piccola patrimoniale, applicata indistintamente a tutti e che, dopo l'IMU, minaccia di pesare nuovamente su privati, aziende e attività commerciali;

 

-la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. All'esito dell'attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile;

 

-il Comune deve stilare un apposito regolamento per l'applicazione della tassa, stabilendo i parametri per la modulazione delle tariffe e di eventuali riduzioni o esenzioni;

 

-le attività economiche che ora sono in regime Tia non potranno più recuperare l'IVA applicata alla tariffa;

 

-si prevedono aumenti medi preoccupanti, attorno al 25-30%, in certi casi limite fino al 700%.

 

Valutato che:

-per il solo anno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, è inoltre previsto che:

a) la scadenza ed il numero delle rate di versamento sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, .anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della rata di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU/TIA, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti, effettuati a titolo di acconto, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

 

-tutti i comuni sono in estrema difficoltà, dovuta alla combinazione di vari elementi tra i quali si evidenziano, in particolare, gli obblighi di legge relativi al regolamento Tares e all'approvazione delle tariffe, la puntuale quantificazione in sede di bilancio di previsione, l'organizzazione e la gestione complessiva del tributo nonché numerosi altri aspetti organizzativi, cui si aggiungono le incertezze applicative della legge ed i tempi richiesti dalla complessa ed articolata procedura burocratica;

 

-dal 1 luglio 2013 entrerà in vigore anche l'aumento di un punto dell' aliquota IVA ordinaria dal 21 % al 22%, con un incasso aggiuntivo potenziale di circa 2 miliardi, che andrà ad aggravare ulteriormente il costo della vita;

 

-inoltre per l'anno 2013 la norma prevede che il gettito derivante dagli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D sia riservato allo Stato, ad aliquota standard dello 0,76%, con la sola possibilità di aumento sino all'1,06%, il tutto per una maggiore entrata di circa 5 miliardi di euro a carico delle società ed aziende proprietarie di detti immobili;

 

-in questo particolare momento di crisi economica generalizzata, con cittadini e attività produttive e commerciali in forti difficoltà finanziarie, ogni ulteriore impegno economico da tassazione potrebbe diventare determinante per un dissesto economico sia familiare che aziendale;

 

Chiede

di sollecitare un provvedimento finalizzato all’annullamento della Tares ed, in subordine, di rinviare l'applicazione della tassa in questione all'anno 2014, per dare tempo alle amministrazioni comunali di valutare, studiare ed approntare, attentamente la sua migliore applicazione, ma soprattutto per procedere immediatamente all'utilizzo del regime precedente per la gestione di tasse e tariffe relative ai rifiuti urbani, evitando così qualsiasi tipo di inconveniente economico, nonché pratico, legato al servizio rifiuti;

 

-di inviare al Governo entrante la richiesta urgente per la previsione, fra i provvedimenti prioritari, della sospensione delle disposizioni di legge relative alla Tares e il rinvio delle stesse al 1 gennaio 2014, per valutare nel frattempo la possibilità di annullare questa tassa, gravosa sia per i cittadini e le attività economiche, che per le amministrazioni comunali

 

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