ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA QUESTIONE DELLA TARIFFA D’IGIENE AMBIENTALE (TIA)

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO

ALLA QUESTIONE DELLA TARIFFA D’IGIENE AMBIENTALE (TIA)

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ NELLA  SEDUTA DEL

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 MAGGIO 2010

 

Premesso

-         che il Comune di Cervia, dal 1.1.2003, ha introdotto, per la copertura del costo del servizio rifiuti, la TIA (Tariffa Igiene Ambientale) ex art. 49 del D.lgs n. 22/1997 (cd. “Decreto Ronchi”), in sostituzione della Tarsu (tassa rifiuti solidi urbani) ex D.lgs n. 507/2003;

-         che il Decreto n. 22/1997 è stato abrogato dal D.lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, che prevede, all’art. 238,  l’introduzione di una nuova tariffa (cd. “tariffa integrata”), subordinata all'emanazione di un regolamento ministeriale - fin’ora non approvato -  e che contempla, all’art. 264, comma 1, lett. i), la “sopravvivenza” delle disposizioni del Decreto Ronchi in materia di TIA “ …al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa…” ;

-         che l’art. 238, comma 11, del suddetto D.lgs n. 152/2006 stabilisce che in attesa dell’adozione del regolamento attuativo in materia di TIA, continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

 

Considerato

-         che la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto n. 238 del 24.7.2009, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 238/2005, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di TIA, ha affermato la natura tributaria della TIA e l’estraneità della stessa all’ambito di applicazione dell’IVA;

-         che tale sentenza ha comportato l’immediata presa di posizione delle associazioni dei consumatori, che hanno invitato i cittadini a presentare la richiesta di rimborso dell’IVA versata sulla TIA, dal momento dell’istituzione della TIA stessa;

 

Preso atto

-         che sulla obbligatorietà di recepimento dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale da parte dei Comuni, dello Stato e delle Aziende erogatrici dei servizi di igiene ambientale si sono manifestati pareri giuridici tra loro non del tutto concordi, nonostante la natura di rigetto (o “di infondatezza”) della sentenza che, vincolando unicamente il giudice remittente, non dovrebbe determinare alcun effetto nell’ordinamento;

-         che l’Agenzia delle Entrate si è sempre espressa per l’assoggettamento della TIA all’IVA perché, pur a fronte di consistenti e argomentate motivazioni e di numerose sentenze delle Commissioni Tributarie a favore di una esclusione, ha sempre considerato la TIA come corrispettivo;

-         che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora preso posizione sull’argomento dopo la sentenza della Corte Costituzionale;

-         che la giurisprudenza tributaria successiva alla citata sentenza della Corte Costituzionale non è ancora assestata, dando luogo anche a pronunce di rigetto delle istanze degli utenti: da ultimo vedasi la sentenza 27/13/10, emessa il 14.12.2009 dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, la quale ha stabilito la legittimità dell’applicazione dell’IVA sulla TIA quando le fatture, come avviene anche nel nostro territorio, sono emesse da un soggetto societario;

 

 

 

Vista

la circolare ANCI IFEL in data 2.3.2010, che invita i Comuni, entro il 30 aprile, in conseguenza della citata sentenza della Corte Costituzionale e stante l’assenza di chiarimenti o interventi normativi:

-         a disciplinare la TIA come tributo, modificando in tal senso il relativo regolamento;

-         ad approvare i piani finanziari del servizio rifiuti, anche nei casi in cui, sino ad oggi, erano approvati dalle ATO;

-         a recepire in bilancio gli effetti finanziari del servizio rifiuti, prevedendo la relativa spesa ed entrata;

-         a deliberare le tariffe del servizio rifiuti per l’anno 2010 ( anche nei casi in cui, sino ad oggi, venivano approvate dalle ATO), tenendo conto del costo del servizio pagato al gestore al lordo di IVA 10%.

 

Vista

la circolare ANCI Emilia Romagna in data 26.3.2010, nella quale, pur aderendosi, non senza evidenziarne i gravi problemi applicativi, al percorso operativo individuato da ANCI IFEL, si evidenzia il quadro di estrema incertezza in cui gli enti locali sono costretti ad operare e si sottolinea, “..in attesa che prenda vita la tariffa integrata ambientale, la necessità di una modifica normativa – o all’art. 49 del D.lgs. n. 22/97 o al D.L. 203/05 o all’art. 4, comma 5, lett. b) del DPR n. 633/72 – che sancisca la natura di corrispettivo della TIA Ronchi”;

 

Constatata

che tale incertezza si estende alle imprese che erogano i servizi di igiene ambientale ( settore, tra l’altro, particolarmente esposto anche ai rischi di infiltrazione della criminalità economica e di significativa importanza nell’ambito delle politiche di sostenibilità ambientale )con il rischio concreto di compromettere l’efficacia della gestione “industriale” del ciclo, di creare ostacoli e difficoltà ai complessi processi di integrazione nelle imprese “multi servizio”, di danneggiare l’efficienza della bollettazione con la probabile conseguenza di arrecare disagi nei rapporti con la cittadinanza;

 

Vista

la proposta di emendamenti allegata alla suddetta circolare ANCI Emilia Romagna, tesa a riconfermare “..la natura di corrispettivo della Tariffa di igiene ambientale, consentendo la prosecuzione della modalità di affidamento e di remunerazione del servizio mediante riscossione di corrispettivi da parte delle imprese di gestione, con ciò realizzando una fase di transito non traumatica verso il nuovo regime TIA di cui al T.U. 152/2006, per il sistema produttivo nazionale, per il settore delle imprese di gestione del servizio rifiuti, per gli Enti Locali che sono in regime di TIA, senza aggravi di costo per le famiglie.”

 

Visto

il  testo degli emendamenti suddetti, come di seguito riportati:

“1.  E’ aggiunto il seguente comma 2-bis all’art. 49 del D.lgs. 5.2.1997, n. 22: “la tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di qualunque altra natura di cui al comma 2.”

2. E’ abrogato l’art. 2, secondo periodo, del D.lgs. 31.12.1992, n. 546, come modificato dall’art. 3-bis comma 1 lettera b) del D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nell’art. 1, comma 1 della legge 2.12.2005, n. 248, nella parte in cui stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria…le controversie relative alla debenza del canone...per lo smaltimento di rifiuti urbani.”

 

L’emendamento al comma 1 stabilisce la natura non tributaria, ma di corrispettivo della TIA, mentre al comma 2 abroga la previsione che il giudice competente a dirimere il contenzioso sia il giudice tributario.

E’ naturalmente confermato che la vigenza dell’art. 49 del D.lgs. n. 22/1997, ivi compreso l’emendamento in questione, rimane definita dall’art. 238, comma 11, del D.lgs. n. 152/2006.

Può essere, inoltre, ipotizzato anche un emendamento all’art. 4, comma 5 lettera b) del DPR n. 633/1972, il cui testo può essere il seguente:

“1. Sono aggiunte al termine della lettera b) dell’art. 4, comma 5 del DPR n. 633/1972 dopo la locuzione energia e vapore, le parole “servizio di igiene ambientale”.

Considerato

che ANCI Emilia Romagna accompagna i suddetti emendamenti sottolineando “l’estrema urgenza dell’intervento emendativo ovvero di chiarimento delle norme per scongiurare che sulle Pubbliche Amministrazioni e sullo Stato si riversi un corposo e costoso contenzioso con i cittadini e le imprese in materia di IVA e che, anche per questa via, si introducano ulteriori criticità nella contabilità già molto difficile e sofferente dei Comuni”

 

Ritenuto

-         che il problema del rimborso dell’IVA agli utenti non debba, in ogni caso, riguardare i Comuni, né le loro società di gestione del ciclo dei rifiuti,  che versano allo Stato l'IVA incassata sulla TIA;

-         che il recepimento in bilancio degli effetti finanziari correlati alla gestione del servizio rifiuti obbligherebbe, a parità di altre condizioni, all’incremento della TIA 2010 del 10%, onde coprire il costo del servizio maggiorato di IVA 10% non detraibile;

-         che un eventuale incremento della TIA, ammettendosi la legittimità dello stesso,  stante la controversa conciliabilità della istituzione e regolamentazione di un nuovo tributo, con la sospensione del potere di aumento di tributi locali, addizionali ed aliquote, disposto per il triennio 2009-2011 dall’art. 77-bis, c. 30, L. 133/08, si tradurrebbe, per il sistema delle imprese, in un maggiore costo indetraibile rispetto al 2009, fermo restando che per le famiglie il passaggio della TIA da corrispettivo a tassa non comporterebbe alcun beneficio;

-         che il reinserimento della TIA nei bilanci comunali avrebbe nella stragrande maggioranza dei Comuni conseguenze dirette sui loro equilibri finanziari con il rischio di peggiorare significativamente le condizioni per il rispetto del patto di stabilità ( specie nel caso del verificarsi di crediti inesigibili dovuti a una morosità media di almeno il 10% soprattutto in questo periodo di crisi economica) e di obbligarli alla riorganizzazione ( per altro probabilmente temporanea, stante la transitorietà e l’incertezza in cui versa la materia ) dei loro uffici tributi con aggravi di costo significativi;

-         indispensabile che si pervenga ad una chiarezza normativa che, riconoscendo la peculiarità dei servizi di igiene ambientale che si differenziano per loro natura intrinseca da tutti gli altri servizi pubblici locali di tipo ambientale ed energetico, permetta ai Comuni e alle imprese di agire con serenità e certezze;

-         che in un momento di particolare criticità per il sistema produttivo, sia sotto il profilo economico che di difesa della occupazione, non sia né giusto né opportuno che situazioni di confusione e incertezza normativa possano contribuire all’aggravamento della già difficile congiuntura e alla perdita, anche per questo tramite, di competitività del sistema economico nazionale e dei sistemi territoriali locali;

-         che, peraltro, si è in attesa di un imminente intervento legislativo risolutore delle problematiche evidenziate, annunciato dal Governo, rappresentato dal sottosegretario on. Daniele Molgora, in occasione delle risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-02425 del 3.02.2010, per cui risulta del tutto opportuno attendere le necessarie determinazioni normative, anche a salvaguardia dei principi di economicità dell’azione amministrativa.

 

Tutto ciò premesso

 

Il CONSIGLIO COMUNALE

 

  • Invita i parlamentari della Provincia di Ravenna e, più in generale, dell’Emilia Romagna, a sostenere, con ogni sforzo e con estrema urgenza, le proposte di emendamento ANCI Emilia Romagna riportate in premessa e diffuse in allegato alla circolare Prot. n. 47 in data 26.3.2010, tese ad affermare la natura di corrispettivo della Tariffa di igiene ambientale, consentendo la prosecuzione della modalità di affidamento e di remunerazione del servizio mediante riscossione di corrispettivi da parte delle imprese di gestione, con ciò realizzando una fase di transito non traumatica verso il nuovo regime TIA di cui al T.U. 152/2006, per il sistema produttivo nazionale, per il settore delle imprese di gestione del servizio rifiuti, per gli Enti Locali che sono in regime di TIA, senza aggravi di costo per le famiglie;
  • Invita il Governo a recepire, con estrema urgenza, le proposte di emendamento citate, per scongiurare che sui Comuni e sullo Stato si riversi un corposo e costoso contenzioso con i cittadini e le imprese in materia di IVA e che anche per questa via si introducano ulteriori criticità nei bilanci già molto precari e sofferenti dei Comuni;
  • Sollecita il Governo ad approvare, con la massima sollecitudine, il regolamento per  l’introduzione della tariffa integrata rifiuti di cui all’art. 238, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006;
  • Invita il Governo a prorogare, al 31 maggio 2010, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010 e per le eventuali modifiche ai regolamenti tributari con vigenza 2010; ciò per consentire al Governo il tempo utile per approntare interventi normativi, che si auspicano nella direzione più sopra richiesta, e/o di fornire chiarimenti che aiutino i Comuni a scegliere, con maggiore consapevolezza, un percorso amministrativo in un quadro meno confuso e contraddittorio di quello attuale;
  • Dà mandato al Sindaco e alla Giunta Comunale affinché attivino tutte le iniziative opportune e necessarie per l’attuazione di quanto sopra riportato.
Il Consiglio Comunale di Cervia

            Cervia, 20 maggio 2010

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