odg Tutela sanitaria della popolazione da inquinamento acustico

In vigore da oggi la nuova ordinanza
su "Tutela sanitaria della popolazione da inquinamento acustico"

E' in vigore da oggi la nuova ordinanza sulla "Tutela sanitaria della popolazione da inquinamento acustico e determinazione degli orari delle attività che possono recare disturbo alla quiete pubblica".
La Giunta ha ritenuto necessario, nelle more di approvazione di uno strumento più generale di regolazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande e di intrattenimento, procedere alla modifica dell'ordinanza sindacale n 6987 del 27 giugno 2006, fissando l'orario di funzionamento degli apparecchi sonori alle ore 24,00. Il provvedimento revoca inoltre ogni autorizzazione alla proroga all'orario rilasciata in applicazione della soprarichiamata ordinanza.
L'ordinanza dispone all'articolo 11:
All'interno dei pubblici esercizi è consentito il funzionamento degli impianti elettroacustici per la riproduzione di suoni dalle ore 9.00 alle ore 13,30 e dalle 16,30 alle ore 24.00, alle seguenti condizioni:
- gli apparecchi devono funzionare con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell'osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamenti eventualmente applicabili.
- Gli apparecchi devono essere tenuti all'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio. Trattasi di area di pertinenza del locale quella in ambiente ben delimitato, a copertura fissa e autorizzata. Non vi rientrano coperture amovibili, con tende, vele o ombrelloni;
- Non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari o di altoparlanti complementari esterni all'area di pertinenza.
- Le casse acustiche devono essere rivolte verso l'interno del locale e la loro potenza deve essere contenuta entro i 150 watt.
- E' vietato l'utilizzo di diffusori mobili con amplificatori incorporati.
- E' fatto divieto di svolgere animazione vocale.
E' consentito il funzionamento degli impianti elettroacustici per ulteriori trenta minuti per giungere al loro spegnimento in modo graduale.
Il punto B dell'articolo 16 dispone:
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11 (funzionamento apparecchi sonori), si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria come segue:
1^ violazione nel corso dell'anno: inibizione dell'utilizzo degli apparecchi sonori (siano essi apparati stereofonici, radio, televisione) e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni 3 (tre);
2^ violazione nel corso dell'anno: inibizione dell'utilizzo degli apparecchi sonori (siano essi apparati stereofonici, radio, televisione) e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni 5 (cinque);
Alla 3^ violazione e successive, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra, verrà adottato il provvedimento di inibizione dell'utilizzo degli apparecchi sonori (siano essi apparati stereofonici, radio, televisione) e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni 10 (dieci).
Il mancato rispetto dei valori limite di immissione ed emissione sonora previsti dalla presente ordinanza, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 447/1995 e l'adozione di un provvedimento di inibizione dell'utilizzo degli apparecchi sonori e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni 10 (dieci).


L'Ufficio stampa



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