Divieto di acquisire la residenza anagrafica nei locali occupati abusivamente

Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014 n.80, all’ art. 5 prevede che: “ chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può richiedere la residenza, nè l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge“.

 

A questo proposito il Ministero dell’Interno con Circ. 14/2014 "Divieto di acquisire la residenza anagrafica nei locali occupati abusivamente” della Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha stabilito che, in sede di dichiarazione anagrafica, debbano essere acquisite le informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, locazione od altro).

 

Pertanto è ora obbligatoria la compilazione dell'allegato 1 contenuto all'interno del modulo ministeriale (parte relativa al titolo in base al quale si occupa l'alloggio), pena irricevibilità della pratica.

 

 

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