Coronavirus. Ordinanza del Sindaco 3 maggio 2020

Ordinanza del Sindaco

Le regole valide da lunedì 4 maggio fino al 17 maggio 2020

 

Il Sindaco di Cervia visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e  le ordinanze del Presidente della regione Emilia-Romagna, ha emesso un’ordinanza valida dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso che stabilisce le seguenti prescrizioni.

  

-La chiusura degli spazi adibiti a grigliate  e pranzi al sacco situati nei parchi  e giardini pubblici, aree verdi comunali  ed aree pinetali. Nelle suddette aree è consentito  l’accesso a piedi o in bicicletta purché in forma individuale.  E’ sempre consentito l’accompagnamento di minori e persone non autosufficienti.  Sono vietate ovunque all’interno nelle suddette aree grigliate, pranzi al sacco,  e attività analoghe.

- E’ consentito l’accesso ai capanni da pesca, per attività di  pesca o per attività manutentive, in modalità esclusivamente individuale;

- Nei parchi e  giardini pubblici, aree verdi comunali ed aree pinetali è consentito l’utilizzo di panchine,  purché l’utilizzo avvenga singolarmente e per soste limitate, mantenendo le distanze di sicurezza  ed evitando ogni forma di assembramento; è consentito l’utilizzo simultaneo di minori o di persone  non autosufficienti e del proprio accompagnatore;

- E’ consentito l’utilizzo delle aree di sgambamento cani poste nei parchi e giardini pubblici nelle aree verdi, ad un solo accompagnatore per volta; nel caso in cui vi siano persone in attesa di utilizzo dell’area, il fruitore non può utilizzare l’area di sgambamento per più di 15 minuti consecutivi. 

- Nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso ad attività commerciali,  attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle  donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti. 

AVVERTE Ai sensi del DPCM 26 Aprile 2020, nei parchi e giardini pubblici, aree verdi comunali,  aree pinetali, ivi compresi gli argini fluviali e delle acque pubbliche, fermo restando quanto previsto da norme e regolamenti  specifici:-

-E’  consentito  esclusivamente  fare attività sportiva  o motoria, comprese passeggiate  con cani al guinzaglio nelle aree  in cui è consentito, utilizzando la  sentieristica ove esistente;

- Le attività  suddette devono essere svolte da soli; possono  essere accompagnati i minori e le persone non autosufficienti;

-Devono  essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive  e di 1 metro per passeggiate;

-Sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative,  compreso l’uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini;

-E’  vietata ogni forma di assembramento;

Ai sensi delll'Ordinanza del Presidente della Giunta della  Regione Emilia Romagna n. 74 del 30.04.2020:

- Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili,  in concessione o liberi, ivi compresa la battigia”;

-E' consentito l'accesso del pubblico ai cimiteri comunali  nel rispetto dei seguenti orari: dalle ore 7 alle 19 nell'osservanza delle prescrizioni nazionali e regionali   in materia di prevenzione del contagio covid.

Torna indietro

Utilizzando il nostro sito, accetti il nostro uso dei cookie, per una tua migliore esperienza di navigazione. Leggi tutto...