Coronavirus aggiornamento 21 marzo 2020

1. Chiusura   al  pubblico  dei  cimiteri  comunali,  garantendo,  comunque, l’erogazione   dei   servizi   di   trasporto,   ricevimento,   inumazione, tumulazione, cremazione  delle  salme.

2. Ad  esclusione  di  farmacie  e  parafarmacie,  nei  giorni  festivi  sono  sospese tutte  le  attività  di  commercio  al  dettaglio  e  all’ingrosso,  comprese  le attività  di  vendita  di  prodotti  alimentari,  sia  nell’ambito  degli  esercizi  di vicinato  che  delle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche  ricompresi nei  centri  commerciali  o  in gallerie  commerciali.

3. Sono  sospesi  i  mercati  ordinari  e  straordinari,  i  mercati  a  merceologia esclusiva,   i   mercatini   e  le  fiere,  compresi  i  mercati  a  merceologia esclusiva  per  la  vendita  di  prodotti  alimentari  e  più  in  generale  i  posteggi destinati  e  utilizzati  per  la  vendita  di  prodotti  alimentari.

4. Le  disposizioni  del  presente  decreto  producono  effetto  a  partire  dalla  data del  22  marzo  2020  e  sino  al  3  aprile  2020.

ORDINANZA REGIONE EMILIA ROMAGNA 21 MARZO 2020

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