Annualità 2022: sostegno all'abitare e fondi per la morosità incolpevole

Si è aperta la possibilità di presentare domanda sia per la rinegoziazione dei canoni di locazione per la concessione di contributi dedicati, sia per ottenere contributi a causa della morosità incolpevole.

Rinegoziazione dei canoni di locazione

La rinegoziazione prevede la riduzione dell’importo del canone di locazione libero o concordato oppure la modifica della tipologia contrattuale da libero a concordato per aiutare le famiglie con Isee fino a 35.000 euro a fronteggiare le difficoltà nel pagamento del canone.

Sono esclusi dai contributi legati alla rinegoziazione coloro che hanno già usufruito nello stesso anno di un contributo del “Fondo per l’emergenza abitativa” o di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” e coloro che sono assegnatari di un alloggio di ERP.

Si tratta di un ulteriore beneficio in materia di agevolazioni sul tema dell’abitare, oltre a quelli già in corso relativi alla concessione di contributi per il pagamento dell’affitto e contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti colpiti dalla crisi economica al fine di evitare lo sfratto.

La domanda per la rinegoziazione può essere presentata all’Ufficio Casa del Comune di Cervia, in viale Roma 33 il venerdì mattina dalla 9 alle 13 (previo appuntamento telefonico al 0544 -979350) o, negli altri giorni e orari, presso ACER – Ravenna in viale Farini, 26 a Ravenna.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri

ACER - Ravenna tel 0544.210156, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.30;

Servizio Sociale Associato t el. 0544.482355 – il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

Scarica l'avviso pubblico

Scarica il modulo di domanda

 

Morosità incolpevole

Fino al 31 dicembre 2022 si può presentare domanda per ottenere il contributo finalizzato a sanare la morosità incolpevole, ossia la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento dell’affitto per la perdita del lavoro o per la consistente riduzione del reddito familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute a diverse cause elencate nel bando tra cui rientrano:

  • perdita del lavoro per licenziamento
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
  • malattia grave
  • infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il richiedente deve dimostrare la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare nei 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Beneficiari

I contributi sono destinati a:

  1. inquilini destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida o di una successiva ordinanza di convalida di sfratto, al fine di sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune nel caso in cui il proprietario rinunci all'esecuzione del provvedimento di rilascio e il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due;
  2. inquilini destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida o di una successiva ordinanza di convalida di sfratto, per ristorare la proprietà qualora il proprietario consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa;
  3. inquilini destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida o di una successiva ordinanza di convalida di sfratto, la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
  4. inquilini destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida o di una successiva ordinanza di convalida di sfratto, che abbiano sottoscritto o debbano sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato;
  5. inquilini che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo paragrafo - ad eccezione di quello indicato alla lettera b che abbiano subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020 e che non dispongano di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.


I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Possono presentare richiesta di contributo gli inquilini morosi incolpevoli residenti nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero per i cittadini extra UE possesso di un regolare titolo di soggiorno. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo;

b) presenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole con richiesta di convalida oppure di un provvedimento esecutivo di rilascio per morosità oppure essere stato sfrattato oppure nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato. Possono accedere al beneficio anche gli assegnatari di alloggio di proprietà comunale destinatari di un provvedimento di sfratto in corso, qualora ricorrano le condizioni che definiscono la morosità incolpevole.

c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);

d) non essere titolare (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ad uso abitativo sito nella provincia di Ravenna, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

e) reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o valore ISEE non superiore ad € 26.000,00 (derivante da regolare attività lavorativa).

Il tetto massimo di contributo non può superare l’importo di 8 mila euro.

Le domande, da presentare entro la data del 31/12/2022 devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e presentate personalmente dall’interessato o da un suo delegato negli orari di apertura al pubblico allo Sportello Sociale, in viale Roma, 33 Cervia primo piano.

Per informazioni: 0544. 979 378 – 979 350

Scarica l'avviso pubblico

Scarica il modulo di domanda

 

Torna indietro

Utilizzando il nostro sito, accetti il nostro uso dei cookie, per una tua migliore esperienza di navigazione. Leggi tutto...