Viste le verifiche richieste dal PUG, come si calcolano ST e SL?
Viste le definizioni di cui alla DGR 922/2017, i parametri di ST e SL si calcolano come illustrato nell'allegato sotto riportato
Ultimo aggiornamento il 16/05/2019
Come si determina l'altezza di un fabbricato?
In relazione alle definizioni della DGR 922/2017 e alle disposizioni concernenti il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, l'altezza dei fabbricati si determina come illustrato nell'allegato sotto riportato
Ultimo aggiornamento il 28/02/2019
Si possono insediare funzioni abitative a1 e a2 nei Tessuti turistico-ricettivi ad alta densità?
Visto l’art. 8.10.3 comma 2 delle NTA del PUG, la realizzazione e/o l'aumento di unità immobiliari residenziali in un edificio a destinazione d’uso mista nei Tessuti turistico-ricettivi ad alta densità si determina come di seguito illustrato:
E’ possibile aumentare le unità immobiliari residenziali solamente negli edifici a prevalente funzione abitativa, ovvero dove la ST residenziale è maggiore della ST destinata ad altre funzioni;
L’insediamento di tali funzioni va valutato partendo dal dettato del comma 2 – Funzioni ammesse, che rimanda al precedente articolo 8.3.2. Quest’ultimo, al comma 1, relativamente alle funzioni a1 e a2 specifica “(solo se presenti)”: ciò significa che, di principio, nei tessuti a maggiore vocazione turistica, non è ammesso il nuovo insediamento di tali funzioni.
A tale proposito, al comma 3 dell’art. 8.10.3, di seguito agli interventi edilizi ammessi, sono previste alcune eccezioni, riguardanti la tematica in oggetto:
- al punto 2 del comma 3, per gli edifici a prevalente funzione a abitativa, alla lettera a), sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione. Ciò significa che, in presenza di un edificio a prevalente funzione a abitativa, è ammessa la nuova costruzione applicando le regole del tessuto (distanze, altezze, superficie permeabile, Pr1 e dotazioni territoriali) e che le eventuali unità immobiliari con funzione diversa possono avere il cambio d’uso a funzione abitativa, fatto salvo quanto previsto per gli Assi Commerciali di cui all’art. 8.3.5.
- al punto 7 del comma 3, nell’ambito di interventi di recupero di edifici esistenti, è ammesso il cambio d’uso da funzione d1, da intendersi con quanto precedentemente autorizzato come Gf IIIe – uffici da PRG previgente, a funzione a1 o a2, ferma restando la verifica dei posti auto pertinenziali. Le unità immobiliari interessate dovranno comunque risultare conformi alle dimensioni minime degli alloggi previste dal REC.
Ne consegue che, fatte salve le eccezioni sopra richiamate, negli edifici a prevalente funzione non abitativa, non è ammesso il nuovo insediamento di funzioni a1 e a2, né l’incremento delle stesse.
Ultimo aggiornamento il 23/10/2019
Nei tessuti turistici ad alta densità, nei cambi d'uso previsti dall'art. 8.10.3, comma 7, del PUG, si applica la verifica del 30% dei monolocali, prevista dall’art. 48 del REC?
Limitatamente ai tessuti turistici ad alta densità, nei cambi d'uso previsti dall'art. 8.10.3, comma 7, del PUG, si effettua unicamente la verifica dei posti auto pertinenziali: quindi non si applica la verifica della dimensione media degli alloggi, nè la verifica del 30% dei monolocali.
Le unità immobiliari interessate dovranno comunque risultare conformi alle dimensioni minime degli alloggi previste dal REC.
Ultimo aggiornamento il 23/05/2019
Quesiti relativi ad interventi nei sottotetti esistenti
Viste le innumerevoli casistiche relative al recupero dei sottotetti esistenti, le si definisce come illustrato nell'allegato sotto riportato
Modifiche evidenziate in rosso: ultimo aggiornamento del 02/04/2019
Ultimo aggiornamento il 02/04/2019
Come si interviene in Centro Storico?
In Centro Storico si interviene come illustrato nell'allegato sotto riportato
Ultimo aggiornamento il 16/05/2019
Come si interviene su edifici storici in ambito urbano esterni al Centro Storico?
In caso di intervento su tipi riconducibili ai Villini novecenteschi non soggetti a vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, riconosciuti di interesse storico testimoniale e disciplinati da specifica Scheda EU:
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Si applicano le disposizioni dell’art. 7.7.2 comma 1;
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Si applica la disciplina specifica della Scheda EU;
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Nelle schede ove è previsto l’intervento di restauro e risanamento conservativo, non sono ammessi interventi di nuova costruzione o ampliamento, nemmeno nell’area di pertinenza, salvo dove diversamente specificato;
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Per gli eventuali corpi secondari presenti nell’area di pertinenza, qualora non connessi all’impianto storico dell’edificio principale ovvero non presentino elementi e/o strutture storiche, è ammesso l’intervento di Ristrutturazione edilizia;
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Nelle schede ove è previsto l’intervento di restauro e risanamento conservativo, l’eventuale collocazione di ascensori deve essere prevista all’interno dell’edificio, fermo restando il rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche.
Ultimo aggiornamento il 16/05/2019
Come si interviene sugli edifici esistenti in territorio rurale?
Per gli edifici di valore storico-testimoniale in territorio rurale si applica la parte VII delle norme di PUG; per gli edifici recenti si applica la parte IX.
Per gli interventi sull’esistente, è necessario verificare se l’immobile è stato schedato:
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Se l’immobile è schedato, si applica la disciplina particolareggiata indicata nella scheda.
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Se l’immobile non risulta schedato, è soggetto alle disposizioni dell’art. 9.8.2 comma 6.
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Gli edifici di valore storico-testimoniale in territorio rurale sono tutti schedati e individuati in cartografia come corti storiche o parzialmente storiche. Di tale caratteristiche è data evidenza anche all’interno della scheda.
L’imprenditore agricolo può attuare gli interventi funzionali all’azienda agricola.
E’ obbligatoria la monetizzazione delle dotazioni territoriali, con le modalità previste dalla delibera di G.C. n. 66/2019
Ultimo aggiornamento il 16/05/2019
Come si fa a determinare la funzione prevalente in un edificio?
A partire dall’analisi dei precedenti edilizi, si calcola la ST afferente a ciascuna categoria funzionale regolarmente insediata nel fabbricato.
La categoria funzionale che presenta una ST maggiore rispetto alle altre determina la funzione prevalente nell’edificio.
La funzione prevalente nell’edificio non dipende dunque dal numero delle unità immobiliari.
Ultimo aggiornamento il 16/05/2019
In caso di interventi di ampliamento consistente di un edificio, è sempre necessario reperire le dotazioni territoriali? Non è possibile la monetizzazione?
Relativamente alla necessità di reperimento delle dotazioni territoriali, si forniscono i chiarimenti contenuti nell'allegato sotto riportato
Ultimo aggiornamento il 16/03/2020
In caso di interventi sull’esistente, come si quantifica la quota di dotazioni territoriali pubbliche dovuta?
In caso di semplice ampliamento, senza mutamento di destinazione d’uso, la quota di dotazioni territoriali dovuta è quantificata integralmente in relazione alla superficie di nuova realizzazione e alla funzione insediata, con riferimento alla tabella di cui all’art. 11.14.2.
Qualora gli interventi sull’esistente comportino incremento di carico urbanistico, in seguito a interventi di demolizione e ricostruzione o di cambio d’uso, è necessario quantificare la quota di dotazioni territoriali pubbliche già conseguita.
Facendo riferimento ai precedenti autorizzativi e alla tabella di cui all’art. 11.14.2, si procede a quantificare le quote di P2, AD e V già virtualmente conseguite rispetto alle funzioni regolarmente insediate.
In secondo luogo occorre quantificare le quote di P2, AD e V dovute in relazione allo stato di progetto, per procedere infine a determinare la differenza per ciascuna quota.
Tali valori rappresentano la quota di dotazioni territoriali pubbliche effettivamente richiesta per poter effettuare l’intervento.
Ultimo aggiornamento il 16/05/2019
Alcuni chiarimenti in merito al calcolo dei posti auto pertinenziali.
Relativamente al reperimento dei posti auto pertinenziali ai sensi dell’art. 11.6 delle norme di PUG, si evidenzia quanto segue.
1. Limitatamente alle funzioni b turistico-ricettive, per interventi di nuova costruzione deve essere garantito 1 posto auto per ogni camera o unità abitativa. Non risulta necessario effettuare la verifica rispetto alle Superfici relative agli spazi comuni, poiché il quantitativo prescritto, pari a 1 posto auto a camera, soddisfa già anche il fabbisogno generato dagli spazi comuni.
2. Per ampliamenti ≤ 40 mq di ST, non è richiesto il reperimento di posti auto pertinenziali.
3. Per ampliamenti > 40 mq di ST, è richiesto il reperimento dei posti auto pertinenziali secondo quanto disposto dall’art. 11.6 delle norme di PUG.
4. Al fine di determinare il numero di posti auto richiesti dalla norma, considerato che la capacità dei parcheggi si calcola, in termini di superficie, con il parametro convenzionale di 25 mq per posto auto comprensiva degli spazi di manovra, si procede all’arrotondamento all’unità superiore quando si supera la “mezza unità”.
In sintesi: per ciascun posto auto, se la superficie richiesta è ≤ 12,50 mq = 0 posti auto
per ciascun posto auto, se la superficie richiesta è > 12,50 mq = 1 posto auto
Esempio: se la superficie richiesta relativamente ai posti auto è 34 mq:
34 mq/25 mq = 1,36 = 1 posti auto
se la superficie richiesta relativamente ai posti auto è 63 mq:
63 mq/25 mq = 2,52 = 3 posti auto
Ultimo aggiornamento il 25/10/2019
Manutenzione straordinaria e cambio d'uso senza/con opere: come si differenziano?
Definizione degli interventi di Manutenzione Straordinaria e Cambio d'uso senza e con opere, relative istanze da presentare e pagamento del Contributo di costruzione.
Ultimo aggiornamento il 14/02/2020
Chiarimenti in riferimento all'art. 50 comma 3 del REC, in merito alla possibilità di aumento di unità immobiliari in Centro Storico, in mancanza di scala con larghezza di almeno 1,20 m.
Visto l’art. 50 del Regolamento Edilizio Comunale, “Scale e ascensori negli edifici”, che al comma 3 recita:
3. Gli interventi che comportino aumenti di unità immobiliari da realizzarsi in piani serviti da scala condominiale sono ammessi solo in presenza di scala con larghezza di almeno 1,20 m. Tale disposizione non trova applicazione per i tipi edilizi A, B, C e D del sistema insediativo storico del PUG.
Visto l’art. 7.7.1. delle Norme del Piano urbanistico Generale, “disposizioni per i Centri Storici”, che contempla per i tipi edilizi A, B, C del sistema insediativo storico il mantenimento dei sistemi distributivi verticali e per il tipo D l’intervento di restauro e risanamento conservativo, che non prevede l’allargamento delle scale, mentre per i tipi edilizi Xr e Xs sono ammessi interventi di ristrutturazione compresa la demolizione e ricostruzione;
Si ritiene che nell’art. 50 del REC, comma 3, relativamente al Centro Storico, non siano stati richiamati i tipi edilizi Xr e Xs in quanto, nel caso di ristrutturazione o di intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di unità immobiliari, le scale condominiali devono obbligatoriamente raggiungere la dimensione minima di 1,20, ma che, al fine di favorire gli interventi di recupero in Centro Storico, anche in tali tipi edilizi sia ammesso l’intervento che comporta aumento di unità immobiliari, anche se la scala condominiale esistente è di larghezza inferiore a 1,20 m, qualora riguardi unità singole e non l’intero edificio; sono fatte salve tutte le normative in materia edilizia e di sicurezza, in particolare quelle relative al superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza.
Resta fermo che in caso di interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici per i tipi edilizi Xr e Xs, la scala a servizio di più unità immobiliari deve essere adeguata e rispettare le dimensioni minime prescritte dal REC.
Ultimo aggiornamento il 20/04/2020
Chiarimenti circa l’applicazione dell'art. 98 del REC recante oggetto ALLINEAMENTI, in considerazione di aggetti e sporti eventualmente esistenti nel fabbricato esistente oggetto di ristrutturazione e ampliamento
Visto l’art. 98 del REC recante oggetto ALLINEAMENTI, ed in particolare, visto il comma 6 che recita che:
“Per gli edifici ricadenti nelle previsioni del presente articolo, sono sempre ammessi ampliamenti laterali e sopraelevazioni in allineamento con se stesso di un edificio esistente a distanza dalla strada inferiore a quella prevista per la nuova costruzione dal PUG, fatto salvo il rispetto dell’indice di visuale libera prescritto.”
Viste le richieste di specifiche emerse nel corso degli incontri con i tecnici progettisti circa l’applicazione di tale articolo in considerazione di aggetti e sporti eventualmente esistenti nel fabbricato esistente oggetto di ristrutturazione e ampliamento, con la presente si specifica che:
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamenti laterali e sopraelevazioni in allineamento con se stesso di un edificio esistente a distanza dalla strada inferiore a quella prevista per la nuova costruzione dal PUG, è ammessa anche la realizzazione di nuovi aggetti e nuovi sporti in allineamento con quelli esistenti a distanza dalla strada inferiore a quella prevista per la nuova costruzione dal PUG, fatto salvo il rispetto dell'indice di visuale libera prescritto. Nel caso di aggetti e sporti con diverse profondità, si farà riferimento all'allineamento prevalente esistente.
Ultimo aggiornamento il 29/04/2020