Dispositivi Antiabbandono: scatta l'obbligo dal 7 novembre 2019

Entra in vigore il 7 novembre 2019 l'obbligo di dotazione dei dispositivi antiabbandono per il trasporto di bambini fino a 4 anni di età, introdotto dalla Legge 117/2018 che modifica così l'articolo 172 del Codice della Strada. Il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2019 e il Ministero dei Trasporti, dopo una inziale incertezza interpretativa, chiarisce l'entrata in vigore immediata.

Perchè?

"Dimenticare" un bambino in auto può succedere a chiunque!

Si chiama "amnesia dissociativa": non è una patologia, ma un meccanismo di difesa involontario e incontrollabile, che attua il nostro cervello quando non riesce a reggere i ritmi e gli stimoli derivanti dalla routine quotidiana. Abbiamo imparato a "dissociarci" fin da piccoli, quando l'insegnante a scuola spiegava e ci distraevamo seguendo i nostri pensieri. Oggi da adulti il risultato non cambia. La vita ci richiede un livello di attenzione e concentrazione che non sempre siamo in grado di sostenere.

Attenzione ai campanelli di allarme: difficoltà a dormire, a concentrarsi, ansia, distrazione e irritabilità.

Perchè è pericoloso?

I bambini sono imprevedibili. Lasciati da soli, possono compiere azioni pericolose per sé stessi o per gli altri. In queste situazioni, le cause di morte sono ipertermia, arresto cardiaco e asfissia. La temperatura di un'auto chiusa, anche se non parcheggiata direttamente al sole, sale dai 10° ai 15° ogni 15 minuti, fino a raggiungere temperature oltre i 45°, che diventano 70° sul cruscotto e 50° sui sedili. Inoltre la temperatura corporea di un bambino sale da 3 a 5 volte più velocemente rispetto a quella di un adulto. Bastano 20 minuti per causare ipertermia!!!

Ecco tutto quello che devi sapere!

  • L'obbligo riguarda il trasporto di bambini fino a 4 anni di età sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3: ovvero tutti i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente, e tutti i veicoli destinati al trasporto merci.

  • I dispositivi antiabbandono possono essere:

  1. integrati all’origine nel seggiolino auto per bambini;

  2. una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;

  3. indipendenti sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo;

  • I dispositivi antiabbandono devono:

  1. segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni al conducente del veicolo attraverso l'attivazione di un segnale visivo e acustico o visivo e aptico, percepile sia all'interno che all'esterno del veicolo;

  2. essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;

  3. dare un segnale di conferma dell’avvenuta attivazione al conducente;

  4. deve essere in grado di attivare un sistema di comunicazione per l'invio di messaggi di allarme ad almeno 3 numeri telefoni attraverso la rete mobile;

  5. essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente, se alimentato a batteria;

  6. basarsi su sistemi elettronici intelligenti e dotati di sensori;

  7. non alterare in alcun modo le caratteristiche di omologazione del veicolo;

  • Il fabbricante è tenuto a rilasciare apposito Certificato di Conformità

Le sanzioni

Sono quelle previste dall'articolo 172 del Codice della Strada: da 81 a 326 euro, decurtazione di 5 punti dalla patente di guida e, in caso di recidiva nel biennio, sospensione della patente da 15 giorni fino a due mesi.

Torna indietro

Utilizzando il nostro sito, accetti il nostro uso dei cookie, per una tua migliore esperienza di navigazione. Leggi tutto...