1) Cosa si intende per irrilevanza paesaggistica?
2) Se sono in zona con vincolo paesaggistico, e se ci sono piccole difformità di misure in lunghezza ed altezza, e se a 50 metri lineari non si percepiscono, devo comunque richiedere la variante paesaggistica oppure basta richiedere l'irrilevanza alla cqap?
Si deve intendere un intervento o una variante non rilevante ai fini paesaggistici, ovvero per cui non occorre ottenere un’autorizzazione paesaggistica oppure una nuova autorizzazione in variante di quella già ottenuta, ovvero un accertamento di compatibilità paesaggistica se trattasi di opere già realizzate.
Occorre riferirsi alla definizione di cui all’art.149 del D.Lgs.42/2004 smi, relativo agli interventi non soggetti autorizzazione paesaggistica, ed in particolare la lettera a) recita: “a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; Quindi interventi sull’esistente la cui risultante non sia percepibile come alterazione dei luoghi o aspetto esteriore degli edifici.
La valutazione paesaggistica va colta ad una distanza tale che permetta di valutare l’oggetto dell’intervento rispetto ad un contesto, un intorno paesaggistico , quindi valutabile con distanze di almeno qualche decina di metri di distanza tra l’oggetto e l’osservatore, quindi il punto di vista di una eventuale macchina fotografica che rappresenti lo stato dei luoghi.
Questa interpretazione viene riportata dettagliatamente nella Circolare Ministeriale (MIBACT)n. 16721 del 13/09/2010 a firma Paolo Carpentieri , allora Vice Capo dell’Ufficio Legislativo, che in materia di “Procedimento per l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 commi 4 e 5 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, riferisce questo principio.
“..la percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto. La non percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza stessa dell’illecito contestato.” E poi continua a cui si rimanda la lettura.
Oggi va comunque preso in considerazione anche l’elenco degli interventi di cui all’Allegato A del dpr 31/2017,quali interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Il secondo quesito apre la possibilità di richiedere all’Amministrazione Comunale e quindi alla C.Q.A.P. la valutazione circa la irrilevanza paesaggistica della variante, quindi, nei casi dubbi, l’eventuale richiesta di valutazione che l’ufficio richiederà alla stessa Soprintendenza sulla base dei principi contenuti nella citata circolare 16721 del 2010.
Tale istanza dovrà essere corredata dalle foto che permettano il confronto fra la variante realizzata e quello che sarebbe stato quanto in precedenza autorizzato.
3) Se io ho un progetto di PDC autorizzato nel gennaio 2013, e di cui mi sono avvalsa dei 2 anni di proroga e poi attraverso l'art.19 della Legge 15/2013 sto richiedendo la proroga di anno in anno per gravi problemi economici del cliente, ma tale pratica ha anche una autorizzazione paesaggistica , quest'ultima che tempi di scadenza ha? 5+1 anni? per cui devo chiedere il rinnovo dell'autorizzazione?
Ai sensi della legge 9 agosto 2013 n.98 di conversione, con modificazioni del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto del Fare) all'art 39 si modifica il comma 4 dell'art.146 aggiungendo il seguente periodo "Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi".
La legge 7 ottobre 2013, n.112 Conversione , con modificazioni , del decreto legge8 agosto 2013, n.91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (Decreto Cultura)
Art. 3-quater . Autorizzazione Paesaggistica.
1. All'articolo 146 comma 4 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: " I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo".
2.All'articolo 30 comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n.98, è aggiunto, in fine, il.seguente periodo "E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (G.Uff. 236 del 8.10.2013)
Per quanto attiene alle attuali procedure, nn riferite ad atti rilasciati entro il 2013, si rimanda al comma 4 dell’art. 146 (vedi parte evidenziata) che collega l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica ai titoli edilizi, evitando che scada prima che questi vengano rilasciati
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 12, comma 1, lettera a), della legge n. 106 del 2014)
4) se io in un'autorizzazione paesaggistica in un edificio non storico, non ho realizzato un lucernaio, devo fare una variante paesaggistica?
In riferimento al DPR 13 febbraio 2017, n.31 ad oggetto Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata , ed in particolare l’art.2 che disciplina gli Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, il riferimento dell’intervento richiesto, escluso dalla autorizzazione paesaggistica, rientra nell’Allegato A, punto A2 nella seguente parte: Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché' tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art.136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
Qualora l’area su cui insiste il fabbricato fosse nel nostro Centro Storico , che risulta soggetto a tutela paesaggistica ai sensi della L.1497/1939 in base alla Delibera di Giunta Regionale n.154 del 17/01/1984, sarebbe riconducibile all’art.157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., ovvero alla attuale disciplina riferita all’art.136 comma 1, come richiamato nel DPR 31/2017
A questo punto occorre fare riferimento a quanto espresso dal MIBACT a chiarimento della problematica sollevata sia con sia con la nota n. 13008 del 26/04/2017 in risposta al Comune di Robbiate e con la Circolare n.42 applicativa del DPR 31/2017 Prot. 21322 del 21/07/2017, in particolare i Cap. 5 e 6. Ovvero pur considerando che l’immobile si trovi entri un’area di tutela paesaggistica, “ è evidente che, in linea di massima, se l’edificio è successivo al vincolo, esso potrà, di regola, essere estraneo alle valutazioni che erano state poste alla base dell’adozione del provvedimento di tutela, salvo che non si tratti di ricostruzione fedele a seguito di particolari eventi” .
Nel caso di edificio oggetto di un recente permesso di costruire e che non sia di fedele ricostruzione dell’esistente, bensì di ristrutturazione di fabbricati che utilizzavano solo la sagoma del preesistente edificio, essendo sostanzialmente nuovi e quindi esclusi dalla tutela di cui all’art.136 comma 1 lett.c) del D.Lgs.42/2004, si potrà applicare il punto A2 per la realizzazione di un lucernario senza dover chiedere l’autorizzazione paesaggistica.
Nel caso di un intervento già realizzato si rinvia all’art.17 del DPR 31/2017 che richiama l’applicazione dell’art.167 del D.Lgs.42/2004, in cui il 2° comma richiama che non può essere disposta la riduzione in pristino. La discriminante è la data di entrata in vigore del DPR 31/2017, ovvero il 6/4/2017. Dopo tale data l’intervento è libero e non soggetto ad alcuna accertamento do compatibilità paesaggistica.
La estensione di questo principio anche ad interventi precedenti non è stata disciplinata dal DPR 31/2017 in quanto essendo regolamento di semplificazione in base alla legge delega 11 novembre 2014 n.164, tale possibilità non era contemplata, riguardante anche una normativa con risvolti penali.
5) se nell'85 fu presentato un condono edilizio per uno stabilimento balneare e non fu richiesta la paesaggistica, devo oggi richiedere un'accertamento di compatibilità paesaggistica? oggi per allora?
Esiste un principio che ha avuto diverse interpretazioni negli anni , ovvero la sanatoria anche su immobili soggetti a vincolo.
Il riferimento originario è l’art.32 della Legge 47 del 1985 del 1° condono edilizio. Questo articolo consentiva la sanatoria previo ottenimento del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. A quella data il vincolo paesaggistico si riferiva a quello esplicitato da provvedimenti amministrativi disciplinati dalla legge 1497 del 1939 per quanto attiene alla materia del paesaggio.
Già con la legge 431 del 1985, Legge Galasso, che entrava in vigore il 6 settembre 1985, il vincolo paesaggistico veniva esteso ad ampie e generalizzati ambiti (esempio la fascia di 300 m dalla linea di battigia, oppure fiumi, torrenti e corsi d’acqua (di cui al RD 1775/1933) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di m 150 ciascuna). Pertanto si potevano trovare interventi in cui non vi era in precedenza un vincolo e per cui non vi era obbligo di avere preventivamente ottenuto l’autorizzazione paesaggistica.
L’interpretazione della principale giurisprudenza, Corte Costituzionale e Consiglio di Stato , ha permesso di ottenere la sanatoria fino a quando la norma stabilì l’inammissibilità della sanatoria in caso di vincoli previgenti alla realizzazione delle opere e che comunque comportassero l’inedificabilità, con il 3° condono edilizio del 2004, anche per interventi realizzati quando il vincolo non era presente. Tale eccessiva limitazione venne comunque mediata dall’ultimo e vigente art.167 , che unitamente all’art.181 del D.Lgs. 42/2004 consente l’accertamento della compatibilità paesaggistica con una soglia dimensionale che limita la possibilità .
Ma era rimasto il problema per quei casi in cui oggettivamente la difformità era tale da escludere la volontà dell’illecito , in quanto al momento della realizzazione dell’opera non vi era il vincolo.
In questo caso l’ufficio legislativo del MIBACT (Paolo Carpenteri) ha fornito alcuni strumenti interpretativi che hanno permesso la soluzione di alcuni casi assai controversi. Si rimanda alla circolare N. 16721 del 13/09/2010 (vedi link nel capitolo “Circolari”)