Piano Operativo Comunale

Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento prescrittivo che definisce le modalità di attuazione degli obiettivi stabiliti nel Piano strutturale Comunale relativamente alle aree di trasformazione e non può modificarne i contenuti.

La legge di riordino chiarisce la natura del POC come piano delle trasformazioni di breve periodo precisando meglio l’efficacia quinquennale delle sue previsioni, che attribuiscono l’edificabilità o appongono vincoli urbanistici ed espropriativi. Inoltre vengono potenziati i contenuti programmatici in termini di fabbisogno di servizi e di scansione temporale degli interventi, di analisi di fattibilità economico finanziaria delle nuove previsioni.

Il POC dunque individua e disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio nell’arco temporale di cinque anni e trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni non attuate, sia per quelle che conferiscono diritti edificatori sia per quelle che comportano l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio.

In particolare, la legge di riforma ha precisato che per evitare la decadenza del termine, e quindi la sostanziale riduzione del termine di efficacia del piano, è sufficiente il formale avvio del procedimento attuativo ed in particolare:

- l’ adozione o la presentazione dei PUA prescritti dal POC stesso nel caso di interventi indiretti;

- la presentazione della denuncia di inizio attività o la domanda per il rilascio del permesso di costruire nel caso di interventi diretti;

- la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o l’avvio del procedimento di approvazione di uno degli atti che comporti la dichiarazione di pubblica utilità nel caso di vincoli espropriativi.

Dunque, se avviato l’iter amministrativo entro la scadenza del termine quinquennale, gli atti esecutivi del POC appena ricordati raggiungono i propri fini in conformità alle previsioni del POC, concludendo il loro iter approvativo o autorizzativo con i tempi e le modalità disposti dalla legislazione vigente.

La seconda innovazione alla disciplina del POC riguarda il rafforzamento dei suoi contenuti di programmazione dell’attuazione delle previsioni del PSC, sia per quanto attiene alla declinazione degli obiettivi generali sia per quanto attiene alla verifica di fattibilità e alla programmazione operativa dei principali interventi disciplinati.,

La legge di riordino introduce un nuovo elaborato costitutivo del POC denominato “Documento programmatico per la qualità urbana” che, in coerenza con le previsioni del PSC, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali di infrastrutture per la mobilità. Tale documento attribuisce al POC un ruolo fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile, individuando le priorità e i fabbisogni reali che appare necessario soddisfare nel medio periodo. Il documento deve avere riguardo a parti significative della città più ampie di quelle disciplinate dal POC stesso, con l’evidente obiettivo di considerare anche gli effetti indotti non solo dalle trasformazioni regolate dal piano ma anche dalle dotazioni e infrastrutture pubbliche considerate indispensabili dal documento.

Viene rafforzata la funzione del POC come strumento di coordinamento delle politiche pubbliche e di raccordo degli interventi privati con la necessaria infrastrutturazione del territorio attraverso una strategia progettuale di breve periodo che porti a sistema l’insieme degli interventi e delle trasformazioni necessarie allo sviluppo della città.

Altro elaborato costitutivo del POC introdotto dalla legge di riordino è una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati affinché la valutazione degli interventi non abbia valore ipotetico ma tenga conto degli scenari a breve periodo e delle condizioni concretamente presenti sul territorio. L’elaborato deve essere accompagnato da un cronoprogramma nel quale devono essere individuati i tempi le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità, e agli interventi di edilizia residenziale sociale.

Maggiore attenzione è posta in merito agli interventi di riqualificazione urbana e ai relativi obiettivi di qualità finalizzati al miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza, all’arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti, alla riduzione della congestione urbana, al risparmio dell’uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche, alla realizzazione di offerta abitativa con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale.

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