Attenzione

Dal 7 gennaio 2021 è in funzione la nuova sezione dello Sportello Telematico che sostituisce questa sezione ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico.

I documenti aggiornati relativi a procedimenti e modulistica ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico, sono disponibili all'indirizzo dello Sportello Telematico.

Vai allo Sportello Telematico del comune di Cervia

Agenzie di Viaggio - apertura, subingresso, variazioni, cessazione

Ufficio di riferimento

L'ufficio di competenza è Sviluppo Economico - Parco della Salina

Piazza XXV Aprile, 11 - 1° piano

0544.97.91.11

serv-attivita-economiche@comunecervia.it

Scopo

Aprire, subentrare, variare o cessare l'attività di agenzia di viaggio.

Descrizione

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente anche in via telematica se compatibile.
 
Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'articolo 2, anche le seguenti attività accessorie:
a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;
k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
l) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;
m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
 
Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito altresì lo svolgimento di ulteriori attività, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia prevalente rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.
 
 

Attivazione

  • Istanza di parte

Documenti necessari

  • copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
  • permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
  • Progetto di utilizzazione dei locali (Lay-out dei locali - planimetria con indicazione degli impianti, arredi ed attrezzature) a firma del titolare/legale rappresentante   non necessario solo per agenzie interamente telematiche

Requisiti

- morali: di cui agli artt. 11-92 del T.U.L.P.S. e antimafia (art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575) da autocertificare da parte del dichiarante, dell'eventuale rappresentante nominato per l'esercizio dell'attività e di altre persone (amministratori e soci) indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/98, in caso di società;

- professionali: di cui all'art. 10 LR 31 marzo 2003, n. 7 e successive modifiche e intergrazioni;

- locali: rispetto delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso.

- essere iscritto al Registro  delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio

- essere in possesso di assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti

Modalità per la consegna della domanda

Portale Accesso Unitario: https://au.lepida.it/

Termine di presentazione della domanda

In caso di malfunzionamento o sospensione temporanea del portale Suap, l’imprenditore può comunque inviare la pratica SUAP tramite l’uso combinato di PEC e firma digitale alla casella PEC del Comune di Cervia.

Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.

Costi a carico dell'utente

Nessun costo a carico dell'utente

Normativa di riferimento

Informazioni utili

E' possibile richiedere preventivamente, rispetto alla presentazione della SCIA, la verifica che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, utilizzando la modulistica presente sul portale SUAPER.

Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, il Comune o l'Unione di Comuni di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.

ll termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare al Comune o all'Unione di Comuni, che può vietare la proroga entro trenta giorni.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della Legge Regionale n.7/2003, le agenzie di viaggio sono tenute annualmente ad inviare tramite posta elettronica certificata al Comune competente per territorio, la documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio.

Responsabile del procedimento

Il Dirigente di Settore o il Responsabile del Servizio o altro dipendente all'uopo delegato
Ufficio: Sviluppo Economico - Parco della Salina
Dirigente: Pagliarusco Maria Pia
Settore: Settore Servizi alla comunità e Sviluppo della Città
Servizio: Sviluppo Economico - Parco della Salina
Dove rivolgersi: Piazza XXV Aprile, 11 - 1° piano
Tel. 0544.97.91.11
Orari di apertura al pubblico:

il martedì ore 9:00 – 13:00
il giovedì ore 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Bruno Giuseppe - Segretario Generale

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:

A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it

B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:

  • posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
  • fax 0544/72.340

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi

Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Vedi documento

Aggiornato al 25/03/2020

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