Il Comune di Cervia vince il contenzioso con la Cooperativa Aurora

Il Comune di Cervia vince il contenzioso con la Cooperativa Aurora riguardo l’appalto del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale

 

Il Comune di Cervia, a seguito della Circolare n. 14906 del 17.12.2014 del Ministero dell’Interno-Dipartimento libertà civili, manifestava con delibera n. 74 del 28.04.15 la propria disponibilità a garantire il servizio di accoglienza e la gestione dei servizi connessi per 50 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale tramite gara. Il servizio doveva e deve essere espletato  con la garanzia di forme di impegno civico e collaborazione con associazioni di volontariato per l’integrazione dei cittadini stranieri, mettere a disposizione personale qualificato per la gestione del servizio stesso.

Durante tale affidamento  presso la cooperativa aggiudicataria del servizio veniva disposta una ispezione dell’Organismo di Valutazione della Prefettura di Ravenna, unitamente alla dirigente competente dott. Daniela Poggiali del Comune di Cervia, nel corso della quale emergevano irregolarità nelle modalità di svolgimento dei servizi ed inadempimenti che portavano alla risoluzione del contratto così  stipulato da parte dell’amministrazione. 

Il Comune di Cervia, tramite il servizio legale interno con l’avv. Silvia Medini, già vinceva la prima fase processuale in Tribunale, in quanto il giudice adito in sede di procedimento d’urgenza confermava la risoluzione contrattuale comminata dal Comune .

Successivamente la Cooperativa ex affidataria richiedeva al Comune copiosi danni a seguito dello scioglimento del contratto.

 

Il tribunale di Ravenna con sentenza n. 512/2019 ha duramente respinto le istanze risarcitorie,  confermando gli inadempimenti rilevati, soprattutto  considerato il settore particolarmente sensibile della “emergenza profughi” in cui gli stessi sono stati compiuti e le implicazioni politiche e di sicurezza, che hanno palesemente giustificato il ricorso da parte del Vomune allo strumento contrattualmente prestabilito della risoluzione .

Il Tribunale quindi confermava la correttezza dell’operato del Comune, difeso sempre dall’avvocatura interna, respingendo il ricorso in quanto destituito di fondamento, come del resto già emerso in sede di procedimento ex art. 700 cpc, condannando la cooperativa al pagamento delle spese processuali.

 

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