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I.M.U. 2023

Attenzione:

Per il calcolo IMU le aliquote devono essere inserite manualmente in funzione della diversa fattispecie imponibile.

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IMU - Nota doppie residenze

Delibera aliquote 2021

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Regolamento I.M.U. 2014

Aliquote IMU 2014

I.M.U. 2013

1^ RATA

Ai fini della quantificazione dell'acconto 2013 devono essere utilizzate le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno 2012, come da Delibera C.C. n. 44/27.09.2012.

Per tutte le fattispecie ad esclusione degli immobili di categoria D (vedi Risoluzione n.33/E del 21.05.2013), il versamento deve essere fatto unicamente a favore del Comune utilizzando i codici già in essere.

Per l'anno 2013 il versamento della prima rata, ai sensi del Decreto Legge n. 54/2013, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

 a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

 c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2^ RATA

Ferme le esclusioni e/o esenzioni di legge sotto indicate sono confermate, per il saldo I.M.U. 2013, le aliquote della delibera C.C. n.21 del 28/05/2013.

Si evidenzia che, per l’anno 2013, il versamento anche della 2a rata, ai sensi del Decreto Legge n. 133/2013, non è dovuto per le seguenti categorie: 

a)  Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

c) Ex casa coniugale, assegnata al coniuge, ove l’assegnazione è disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e relative pertinenze;

Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, l’assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

d) Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categoria catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto e non concesso locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare, da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, D.lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; Per l’anno 2013 il beneficio si applica a decorrere dal 1° luglio.

e) Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13, comma 5, del decreto Legge n. 201/2011, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

f) Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011;

Resta salva l'applicazione dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 133/2013.

Il Decreto Legge n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013 ha introdotto, con riferimento alla 2a rata le seguenti modifiche:

1) IMMOBILI MERCE

Non è dovuta la II rata dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del D.lgs n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.L’imposta è quindi dovuta fino al 30 giugno 2013. Permane l’obbligo per il contribuente di provvedere al saldo dell’imposta per conguagliare quanto ancora eventualmente dovuto per il primo semestre 2013.

Il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazioni di variazioni relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando l’apposita modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

2) IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA

Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale, a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazioni di variazioni relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando l’apposito modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

3) ALLOGGI FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E PREFETTURA

E’ prevista l’applicazione della disciplina IMU propria dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categoria catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto e non concesso locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare, da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, D.lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. L’assimilazione opera a decorrere dal 1° luglio 2013 e non è dovuto il rimborso di quanto già versato in sede di acconto 2013. Permane l’obbligo per il contribuente di provvedere al saldo dell’imposta per conguagliare quanto ancora eventualmente dovuto per il primo semestre 2013.

Il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazioni di variazioni relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando l’apposito modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Aliquote I.M.U. 2013

Regolamento I.M.U. 2013

Circolari e Risoluzioni 2013

Guida I.M.U. - 2012

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